lunedì, Dicembre 9, 2024
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Pignoramento della pensione: qual è il limite massimo?

Con una recente sentenza, la Cassazione ha definitivamente spezzato una lancia in favore dei pensionati, chiarendo un aspetto fondamentale in materia di pignoramento presso terzi.

Non si può pignorare la parte di pensione, di assegno o di indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati per le esigenze di vita. Tale parte di pensione è attualmente fissata in una soglia di importo considerata minimo vitale per la sopravvivenza dell’individuo.

Cosa significa, in pratica, ciò?

Che il trattamento pensionistico non può mai scendere al di sotto di tale tetto, in quanto il minimo vitale va sempre garantito.

Per esempio: qualora, dopo la decurtazione del quinto, la pensione dovesse scendere al di sotto del predetto limite, il pignorato potrebbe effettuare una opposizione.

Infatti, non si può mai pignorare un importo che faccia scendere la prestazione di quiescenza al di sotto del minimo vitale.

Al contrario, sarebbe invece legittimo un pignoramento di un quinto se, dopo la decurtazione della somma accantonata dall’Inps, l’assegno previdenziale resta al di sopra della soglia individuata.

Il pensionato, insomma, deve poter godere di un trattamento adeguato alle proprie esigenze di vita.

Per cui, ogni pignoramento deve rispondere a criteri di ragionevolezza che assicurino, da un lato, all’interessato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e dall’altro, non devono sacrificare i crediti dei terzi e la loro aspettativa di potersi soddisfare.

Questa ragionevolezza sull’eventuale importo da porre a recupero (facendo salva ovviamente la parte restante, che non potrà mai essere toccata da nessun creditore) allo stato sembra ancora non perfettamente determinata.

Riepilogando, quindi, è impignorabile la sola parte di pensione necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita.

Ma quale sia appunto questa misura, la legge non lo ha mai detto esplicitamente con precisione; così, persistendo questa lacuna, spetta ai giudici fissare il “minimo vitale” che il creditore non può mai aggredire.

A ribadire questo principio ormai consolidato è una importante sentenza della Cassazione emessa recentemente (la sentenza numero 24536/2014 del 18/11/2014).

I giudici supremi si rifanno alla famosa sentenza della Corte Costituzionale del 2002 (C. Cost. sent. n. 506/2002), che ha ritenuto pignorabile la pensione nei limiti di un quinto della parte eccedente quella misura indispensabile a garantire un minimo vitale: misura che, attualmente, i giudici fanno coincidere con 525,89 euro (leggi Pensione: pignorabile solo 1/5 dell’importo che supera 525,89 euro).

Secondo alcuni tribunali, un parametro idoneo di riferimento potrebbe essere anche il minimo fissato dalla finanziaria del 2002 (un milione di lire al mese, valore successivamente adeguato e portato, appunto, a 525,89 euro) il quale esprimerebbe una sorta di presunzione di legge circa l’individuazione del reddito minimo necessario a far fronte alle ordinarie incombenze e bisogni di vita di qualsiasi soggetto.

Difatti, l’articolo 38 della Costituzione prevede che ai lavoratori siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Sebbene la legge del ‘50 (Dpr 180/1950 (testo unico sulla disciplina dei pignoramenti e cessioni), disponga la non pignorabilità degli stipendi e delle pensioni dei pubblici dipendenti (questo perché si riteneva che un turbamento della loro tranquillità economica potesse pregiudicare il buon andamento della Pubblica Amministrazione), col tempo la giurisprudenza ha equiparato la loro posizione con quella dei dipendenti del settore privato.

E così, attualmente, anche gli stipendi e le pensioni degli statali sono ritenuti pignorabili nei limiti di un quinto, elevato a un terzo nel caso in cui il pignoramento derivi da causa di alimenti dovuti per legge.

*a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)  

 

 

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