190mila euro all’anno: questa è la cifra che il Comune dovrebbe introitare dopo aver deciso di affidare ai privati la gestione della piscina di Lucrino.
Una somma che rappresenterebbe sicuramente una boccata d’ossigeno per le casse del Municipio, ormai ad un passo dal dissesto.
Ma il condizionale, purtroppo, è d’obbligo, in quanto questo impianto sportivo, nonostante il termine dei lavori di ristrutturazione e di messa a norma (costati alla collettività oltre un milione e mezzo di euro) è ancora chiuso al pubblico in quanto formalmente privo di un “assegnatario” ufficiale.
Siamo dunque di fronte ad uno sperpero di denaro pubblico?
A chiederselo ufficialmente sono due consiglieri comunali di opposizione (Tito Fenocchio e Salvatore Maione) che nei giorni scorsi hanno protocollato un’interrogazione indirizzata al sindaco Enzo Figliolia, al segretario generale Matteo Sperandeo e all’assessore allo sport Franco Fumo.
Nell’interpellanza a firma congiunta sulla piscina di Lucrino, entrambi gli esponenti della minoranza ricordano che “l’Amministrazione Comunale ha deciso, una volta terminati i lavori, attraverso un bando pubblico, di esternalizzarne la gestione; che le offerte sono pervenute all’Ente il 10 maggio 2012; che l’8 ottobre 2012 si è pervenuti all’aggiudicazione provvisoria della gestione d’uso della piscina affidandone l’impianto al raggruppamento di concorrenti Adp Nuoto Club Puteoli per un canone annuo di 190 mila euro” e chiedono “per quali motivi, ad oggi non sia stata ancora aggiudicata definitivamente la gestione dell’impianto sportivo in oggetto e a chi ascrivere le responsabilità economiche finanziarie derivate dai mancati incassi della gestione in oggetto”.
La questione è molto delicata. Come si ricorderà, infatti, fu già sollevata da Tito Fenocchio, con una prima interpellanza, nel corso del consiglio comunale del 29 ottobre scorso, e in quell’occasione si arrivò ad un passo dal discuterne addirittura a porte chiuse per esplicita richiesta dello stesso Fenocchio che “nell’esposizione di atti e fatti” disse di avere la “necessità di fare nomi e cognomi anche di persone presenti in quest’aula”.
Una circostanza probabilmente legata al fatto che il bando di gara per la gestione della piscina è stato vinto da un gruppo di società sportive tra cui ce n’è una che fino a pochi mesi fa ha visto come presidente l’attuale assessore Alfonso Trincone e che il concorrente sconfitto è una società di proprietà della famiglia del consigliere comunale Mario Massimiliano Cutolo, capogruppo dell’Udc.
La discussione venne rinviata al termine di una tesissima riunione “volante” di tutti i capigruppo, al termine della quale Fenocchio decise ritirare l’interrogazione “visto l’impegno dei capigruppo consiliari e dell’Amministrazione ad una verifica più attenta della questione”.
Evidentemente però, nell’arco di ben quattro mesi, non è stata fatta sufficiente chiarezza sulla vicenda: di qui, la nuova interrogazione consiliare per cercare di capire il perché di questi ritardi nell’assegnazione della gestione della piscina.
In questo lasso di tempo, in realtà, qualcosa di importante già è emerso.
Ed è emerso nientemeno che da un’aula di tribunale.
Il 5 dicembre, infatti, la prima sezione del Tar Campania ha accolto il ricorso presentato dalla società Centro Sportivo Play Off (di proprietà della famiglia del consigliere comunale Mario Massimiliano Cutolo), che ha contestato la sua esclusione dal bando per l’assegnazione dell’impianto, chiedendo l’annullamento del verbale di gara e la determinazione riguardante l’affidamento della gestione della piscina
I giudici amministrativi hanno dunque di fatto “congelato” l’esito della gara in attesa di entrare nel merito della controversia, con un’udienza fissata per domani, mercoledì 6 marzo.
La società Play Off era stata esclusa in quanto, secondo la commissione esaminatrice delle offerte, “verificato il contenuto del documento suddetto, nella parte relativa alla capacità economica e finanziaria, rileva che all’interno dello stesso non è rinvenibile alcuna certificazione o documentazione relativa al possesso, da parte dell’Asd Play Off, dei requisiti di capacità economica e finanziaria, né altro documento utile allo scopo che possa soddisfare le esigenze di completezza delle informazioni richieste dal bando e finalizzate alla dimostrazione della capacità economica e finanziaria dell’impresa concorrente”.
La gestione della piscina era dunque andata all’unico concorrente rimasto in lizza, l’Apd Nuoto Club Puteoli, capofila di un gruppo composto da altre cinque società (AFDHa, Acqua Chiara Ati 2000, Csi Pozzuoli, Obiettivo Uomo e Alleanza Sportiva Italiana).
Nel ricorso presentato dai legali della società Play Off, si legge che: <<l’associazione ricorrente ha puntualmente assolto alla prescrizione della normativa concorsuale che richiedeva l’esibizione di “certificati o documentazioni dimostranti la capacità economica e finanziaria e/o modalità di reperimento delle risorse economiche necessarie per eventuali interventi di riqualificazione, miglioramenti e adeguamenti funzionali da realizzare sulle strutture per cui si concorre”, avendo individuato e comprovato, nella propria “offerta qualitativa metodologica e tecnica” – e con rilievi rimasti, nel merito, del tutto incontestati – quanto meno le “modalità di reperimento” delle suddette risorse. Tanto basta a determinare l’illegittimità degli atti impugnati, laddove l’omissione documentale contestata all’A.S.D. Play Off risulta, a conti fatti, inesistente>>.
<<Il disciplinare consentiva espressamente la partecipazione alla selezione degli enti di promozione sportiva –si legge ancora nel ricorso del Play Off accolto dal Tar- in cui rientrano gli organismi che, come la ricorrente, sono costituiti nella forma delle associazioni non riconosciute, che come tali non hanno nè sono tenuti ad avere un proprio patrimonio e che dunque sono obbligati a reperire le risorse necessarie ad eventuali spese o investimenti nei proventi via via ricavati dalla propria attività, ovvero nel contributo di soggetti esterni. Ciò è esattamente quanto avvenuto nella fattispecie, laddove l’A.S.D. Play Off ha chiarito nella propria “offerta qualitativa metodologica e tecnica” che, con riferimento alle modalità di reperimento delle risorse economiche occorrenti all’esecuzione del rapporto concessorio, da un lato che “i proventi della gestione” dell’impianto oggetto di affidamento, così come quantificati nell’apposito piano economico-finanziario accluso alla medesima offerta “risultano del tutto sufficienti a garantire la copertura delle spese correnti sin dal primo anno di gestione dell’impianto natatorio”; e dall’altro che “in ogni caso, sia per ciò che riguarda il pagamento del primo canone mensile di concessione, sia per quanto attiene l’anticipazione finanziaria relativa al sostenimento degli investimenti avanti carattere di miglioramento strutturale dell’impianto, la solvibilità del soggetto concessionario è garantito dall’impegno assunto dalla Atlante s.r.l. (società immobiliare proprietaria dell’impianto natatorio Play Off sito in Pozzuoli ed attualmente gestito dall’omonima associazione sportiva, ed il cui unico socio, signor Mario Cutolo, è tra i fondatori dell’associazione ricorrente), che, mediante delibera assunta in data 20 aprile 2012, puntualmente esibita in gara, si è formalmente impegnata a garantire qualsiasi impegno finanziario dovesse assumere la Asd Centro Sportivo Play Off in esecuzione del presente bando”>>.
Non solo: l’associazione Play Off ha contestato perfino di aver subìto una “clamorosa disparità di trattamento” rispetto all’altro concorrente in gara.
Nel ricorso accolto dal Tar, si legge, infatti che “mentre l’associazione ricorrente è stata, sulla base del presupposto innanzi confutato, esclusa dalla selezione, il raggruppamento Nuoto Club Puteoli è stato viceversa ammesso per aver presentato, a dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria, delle semplici lettere di referenze bancarie, peraltro rilasciate soltanto a 3 componenti il predetto raggruppamento (all’associazione capofila, all’AFDHa Sport Flegrea e all’associazione Obiettivo Uomo, la cui referenza è stata per di più esibita soltanto in fotocopia, come risulta dall’attestazione resa dal Comune), con esclusione quindi degli altri tre enti facenti parte del medesimo raggruppamento (associazione Acquachiara Ati 2000, Csi Pozzuoli, Comitato Provinciale di Napoli dell’Asi). Ma non vi è dubbio –scrivono ancora i legali del Play Off nel ricorso accolto dal Tar- che tale comportamento costituisce, a tacer d’altro, una chiara violazione della par condicio dei concorrenti, essendo impensabile che la documentazione attestante la solvibilità dell’Asd Play Off e da questa esibita in gara non fosse quanto meno equipollente alle generiche (ed oltremodo esigue) lettere di referenze bancarie sopra menzionate. Anche per tale via, quindi, risulta dimostrata l’illegittimità degli atti impugnati, che comporta la riammissione in gara dell’associazione ricorrente e la conseguente valutazione della relativa offerta tecnica ed economica (…) ovvero, qualora l’intestato Tribunale lo ritenga più opportuno, l’integrale ripetizione della stessa (…)”.
Contestazioni a dir poco inquietanti, su cui il Tar prenderà una decisione definitiva tra 24 ore.
Definitiva per il Tar, ovviamente, perché non si può affatto escludere che, qualunque sia l’esito del verdetto, la parte sconfitta ricorrerà in Consiglio di Stato, e dunque chissà quando la piscina comunale potrà essere riaperta al pubblico con un proprio gestore privato.
A meno che, in attesa di dirimete definitivamente il contenzioso giudiziario, il Comune non decida di gestire in proprio l’impianto sportivo, quanto meno per cominciare ad incassare soldi dai cittadini e dalle società che vorranno usufruirne.
La domanda che si pongono i due consiglieri di opposizione firmatari dell’interrogazione è tuttavia molto pertinente: “a chi ascrivere le responsabilità economiche finanziarie derivate dai mancati incassi della gestione della piscina?”.
In parole povere: tutti i soldi che il Comune ha finora perso del canone annuo per l’esternalizzazione dell’impianto a partire dalla data del verbale di aggiudicazione, sono imputabili a specifiche responsabilità interne al Municipio?
E, se così fosse, chi dovrà risarcire la collettività di questo eventuale danno per le casse dell’Ente?
(da “Il Corriere Flegreo” del 5 marzo 2013)