Pozzuoli ha perso la sede legale dell’Asl. Lo ha stabilito la terza sezione del Consiglio di Stato, che lunedì scorso ha ribaltato il verdetto con cui, il 16 ottobre scorso, il Tar aveva annullato la decisione della Regione di trasferire il “cervello” dell’azienda sanitaria Napoli 2 Nord a Frattamaggiore.
I giudici della Corte Suprema hanno anche condannato il Comune di Pozzuoli a risarcire all’Asl le spese legali (4.000 euro) più quelle di giudizio.
Una sconfitta su tutta la linea per l’Amministrazione Figliolia, che, infatti, non a caso, fino al momento della pubblicazione di questo articolo (ore 23.30 di venerdì 17 aprile), ha censurato questa importante notizia, evitando di informarne la popolazione attraverso comunicati stampa, dichiarazioni, pagina Fb e sito istituzionale dell’Ente.
Un’inqualificabile manifestazione di disprezzo per l’opinione pubblica.
Opinione pubblica che, evidentemente, per l’Amministrazione, deve conoscere soltanto la “propaganda” alimentata dalle “veline” di Palazzo: come dimostra, su questa stessa vicenda, il risalto dato dalle “stanze dei bottoni” di Toiano alla sentenza di sei mesi fa con cui il Tar accolse il ricorso del Municipio. ()
Chi fa comunicazione in modo serio e disinteressato, invece, oltre ad aver giustamente riportato quella notizia di ottobre (), oggi vi parla anche degli sviluppi definitivi della vicenda.
E, dunque, andiamo a riassumere i motivi che hanno indotto la terza sezione del Consiglio di Stato a dare ragione all’Asl e torto al Comune di Pozzuoli.
I giudici, innanzitutto, nel premettere che il “Comune di Pozzuoli non vanta diritti soggettivi in questa vicenda” e che, quindi, dunque non sarebbe stato nemmeno legittimato a ricorrere contro un provvedimento che riguarda altri Enti (Asl e Regione), sostengono che lo spostamento della sede legale dell’Asl non incide sulla “funzionalità del servizio sanitario reso alla popolazione del Comune di Pozzuoli”, in quanto vengono trasferiti gli “uffici amministrativi centrali, ai quali ordinariamente l’utenza non ha motivo di rivolgersi” e non certo i “servizi sanitari” e gli “uffici, articolati per distretti, che hanno rapporto diretto con la popolazione”.
“Pertanto –si legge nella sentenza emessa il 26 marzo e pubblicata il 13 aprile- la funzionalità del servizio sanitario reso alla popolazione del Comune di Pozzuoli e la comodità di accesso alle relative strutture, non sono significativamente diverse a seconda del luogo in cui l’ente abbia sede legale. Ma se l’ubicazione della sede legale è indifferente dal punto di vista degli interessi della popolazione, neppure l’amministrazione comunale ha titolo ed interesse ad agire in giudizio, giacchè la sua eventuale legittimazione sussisterebbe solo in funzione della rappresentanza degli interessi della popolazione”.
E, scrivono ancora i giudici della Suprema Corte, “il fatto di ospitarne la sede legale nel proprio territorio, non conferisce, di per sé, all’amministrazione comunale alcun potere, né di diritto né di fatto, di interferenza ovvero controllo o indirizzo sulla direzione dell’Asl, la quale semmai risponde all’amministrazione regionale. Nemmeno da questo punto di vista emerge dunque un interesse qualificato del Comune”.
Un passaggio, quest’ultimo, davvero molto interessante, e che sembrerebbe quasi svelare il probabile nocciolo di tutto il contenzioso, ossia non la difesa degli interessi della collettività, ma solo la difesa degli interessi di una certa politica.
Quella, in sostanza, che trae vantaggi o svantaggi a seconda del fatto che un indiscusso centro di potere, come la direzione generale di un’Asl, possa essere “a portata di mano” o distante dal proprio territorio di riferimento.
Il Consiglio di Stato smonta però anche in altre parti le tesi del Comune.
Sul fatto (riconosciuto dal Tar) che a Pozzuoli ci fosse un interesse a conservare una “sede storica” dell’Asl, ad esempio i giudici del Consiglio di Stato ricordano che l’Asl Napoli 2 Nord nasce dalla fusione di due Asl, una con sede a Pozzuoli e l’altra con sede a Frattamaggiore, e che dunque, sotto questo aspetto, i titoli di Pozzuoli non sono superiori rispetto al comune “concorrente”.
Così come pure sull’eventuale perdita di “prestigio” da parte di Pozzuoli con lo spostamento della sede legale dell’Asl, il Consiglio di Stato sottolinea che mancano i presupposti di legge per considerare Pozzuoli unica “scelta legittima” per la sede dell’Asl.
I giudici della Suprema Corte dimostrano, infatti, con un calcolo aritmetico, che il “baricentro della popolazione” (criterio primario per la scelta della sede legale di un’Asl, secondo la legge regionale numero 16 del 2008) servita dall’azienda sanitaria Napoli 2 Nord non è Pozzuoli bensì Frattamaggiore, in quanto il distretto territoriale dell’area di Pozzuoli (più Ischia e Procida) conta una popolazione di 196mila abitanti e quello dell’area di Frattamaggiore conta 593mila abitanti.
E la zona “cuscinetto” tra le due aree conta 236mila abitanti, che, se fossero aggiunti a Pozzuoli non porterebbero ad una prevalenza demografica rispetto all’area di Frattamaggiore, ma che, secondo il Consiglio di Stato, “rispetto alle distanze stradali”, sono prevalentemente “più vicini a Frattamaggiore che a Pozzuoli e, in molti casi, si trovano, rispetto a Frattamaggiore, dalla parte opposta a quella in cui si trova Pozzuoli”, per cui viene considerato attendibile il calcolo dell’Asl secondo cui “considerando Frattamaggiore il centro di una circonferenza con un raggio di 10 chilometri, la popolazione ricompresa in questa circonferenza è pari a circa 838mila abitanti, su 1.028.000 abitanti di tutta l’Asl”.
Insomma, per il Consiglio di Stato, il rapporto di popolazione dell’area frattese rispetto a quella puteolana è di 4-1 a vantaggio della prima e, quindi, “la preferenza accordata dall’autorità decidente a Frattamaggiore rispetto a Pozzuoli non è viziata da manifesta illogicità, mentre manifestamente illogica, semmai, sarebbe stata la scelta di Pozzuoli”, per cui se “il criterio del baricentro della popolazione esclude, in ogni caso, dalla competizione la città di Pozzuoli, viene meno il titolo e l’interesse del Comune di Pozzuoli a contestare la legittimità del provvedimento impugnato sotto ogni altro profilo”.
Secondo il Consiglio di Stato, “è comunque escluso che la sede dell’Asl si potesse fissare in Pozzuoli, anche se il provvedimento avrebbe potuto essere diverso, nel senso che la sede dell’Asl si sarebbe potuta fissare in un luogo diverso da Frattamaggiore”.
In definitiva, a parere della Suprema Corte, il calcolo del baricentro della popolazione smonta qualsiasi altra considerazione in merito, perfino gli eventuali costi aggiuntivi di un trasferimento di sede legale, “anche se –scrive il Consiglio di Stato- è stato attendibilmente dedotto che l’Asl usufruisce di un contratto di comodato gratuito a lungo termine per gli uffici della direzione generale (a Frattamaggiore, n.d.r.), mentre a quanto pare a Pozzuoli le condizioni sarebbero onerose”.
Sull’amara conclusione del contenzioso, c’è da registrare il durissimo commento del consigliere regionale Pasquale Giacobbe (nella foto): “Purtroppo, questa sconfitta di Pozzuoli è l’ennesimo frutto negativo dell’arroganza e della supponenza politica di chi attualmente è al governo della nostra città. Il sindaco Figliolia avrebbe potuto e dovuto scongiurare un provvedimento del genere facendo semplicemente ciò che dovrebbe fare un buon amministratore: avere rapporti istituzionali ed instaurare canali di dialogo con chi rappresenta lo Stato in altri ruoli diversi dal suo, in questo caso il direttore generale dell’Asl, per trovare una soluzione condivisa e indolore sia per l’azienda sanitaria sia per l’immagine della città. Figliolia, invece, evidentemente si sente Unto dal Signore e ritiene di non doversi rapportare con nessuno, preferendo lo scontro alla mediazione. Io rappresento l’esempio concreto di ciò che affermo: sono l’unico consigliere regionale di Pozzuoli e, in cinque anni di legislatura, mai una volta che il Sindaco di Pozzuoli si sia degnato di contattarmi per un supporto istituzionale nell’interesse della città. Un atteggiamento incomprensibile che sta trascinando Pozzuoli in un isolamento tale da far risultare le istanze della città perdenti a tutti i livelli”.
Il riferimento di Giacobbe è ad una dichiarazione fatta da Figliolia, durante la seduta consiliare del 19 febbraio 2014.
In quell’occasione, infatti, il consigliere Guido Iasiello (nella foto) chiese al Sindaco se fossero stati fatti tutti i tentativi per evitare di aprire un contenzioso con l’Asl sugli uffici della direzione generale e se non fosse il caso di garantire alla stessa Asl l’uso gratuito di quei locali, visto che i vertici dell’azienda sanitaria avevano motivato il trasferimento degli uffici a Frattamaggiore in comodato gratuito a fronte di una richiesta di “indennizzo per occupazione di fatto” da parte del Comune di Pozzuoli per i locali della direzione generale.
Figliolia (nella foto), alla richiesta di Iasiello, rispose testualmente (è agli atti ufficiali di quella seduta): “(…) Non vado a sedermi con il Direttore e la Direzione Generale dell’Asl Napoli 2, non ci penso proprio (…) Non devo chiedere nulla, sono il Sindaco di una città di centomila abitanti (…)”.
Insomma, una chiusura totale e categorica di Figliolia a qualsiasi trattativa con l’Asl per evitare di trascinare il contenzioso in sede giudiziaria e togliere ogni alibi a chi, eventualmente per soli motivi politici (), volesse scippare a Pozzuoli la sede legale dell’azienda.
Contenzioso che Pozzuoli (città, Amministrazione e Consiglio Comunale) ha perso in malo modo.
Pozzuoli21, per assicurare par condicio, ha provato anche ad ottenere una dichiarazione dal candidato consigliere regionale puteolano, Elio Buono.
Ma l’attuale capogruppo consiliare del Pd (nella foto), ha fatto sapere che solo nei prossimi giorni dirà la sua su questa sentenza.
Ad ogni modo, chi fosse interessato a ricostruire anche il dibattito che, sulla vicenda, vi fu durante il Consiglio Comunale monotematico del 19 febbraio dell’anno scorso, può farlo cliccando su e su
DI SEGUITO, IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO (clicca su ogni immagine per leggerne il contenuto)