Per un provvedimento illegittimo del comandante dei vigili urbani, il Comune di Pozzuoli è stato condannato a restituire 2.820 euro di stipendi “congelati” ad un poliziotto municipale, oltre al pagamento delle spese processuali.
Lo ha stabilito il giudice del lavoro Mariavittoria Papa, che il 31 marzo ha accolto il ricorso di M.A., un vigile urbano puteolano sottoposto ad un procedimento disciplinare dal capo dei caschi bianchi per non aver ottemperato ad un ordine di servizio.
Il dirigente Carlo Pubblico aveva sospeso M.A. dal servizio e dalla retribuzione per 40 giorni il 23 giugno dell’anno scorso, vietandogli così, in quell’arco temporale, non solo di svolgere le proprie mansioni ma anche di guadagnare la corrispondente quota di salario.
Ma il vigile si è opposto al provvedimento ritenendolo illegittimo, “poiché il procedimento disciplinare era stato intrapreso dal superiore gerarchico e non dall’ufficio per i procedimenti disciplinari”.
Il giudice ha richiamato il contenuto dell’articolo 60 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Pozzuoli (approvato dalla Giunta Figliolia con la delibera 132/2012), articolo in cui si stabilisce che “l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari viene individuato all’interno della struttura preposta alla gestione del personale, nella figura del Dirigente del personale in qualità di responsabile dell’ufficio medesimo” e si specifica che “in caso di assenza del Dirigente del personale o di sua incompatibilità nel procedimento disciplinare, lo stesso viene sostituito dal dirigente Vice-Segretario”.
Il Comune si è difeso sostenendo che il Dirigente del personale, (il segretario generale Matteo Sperandeo, nella foto) avesse conferito, il 27 maggio 2014, la delega ad operare in sua assenza proprio al comandante dei vigili urbani Carlo Pubblico.
Ma il giudice Papa ha ritenuto questa delega non conforme alle “previsioni del regolamento” e dunque tale da determinare la “nullità assoluta” della sanzione al vigile urbano.
Il magistrato ha, infatti, sottolineato che la norma (in particolare l’articolo 55 bis del decreto legislativo 165/2001) stabilisce che sia un “organo terzo, appunto l’Ufficio per i provvedimenti disciplinari” ad avere “il potere di contestare l’addebito al dipendente, di convocare l’incolpato per il contraddittorio a sua difesa e di istruire e concludere il procedimento”.
Invece, il dirigente delegato da Sperandeo a sostituirlo nella mansione di responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari, ossia il comandante dei vigili urbani Carlo Pubblico, (nella foto) come si legge nella sentenza, “versava in duplice condizione di incompatibilità. Era, infatti, il responsabile della struttura cui appartiene l’incolpato e, dunque, avrebbe potuto (…) irrogare soltanto la sanzione disciplinare della sospensione fino a 10 giorni, ed era il soggetto offeso dall’illecito disciplinare, posto che un suo ordine non era stato adempiuto” dal vigile M.A.
Sulla base di queste considerazioni, il Comune deve restituire al vigile gli stipendi indebitamente sospesi (2.820 euro più interessi) e pagare le spese di giudizio, pari a 980 euro più altre spese generali.
La circostanza particolarmente inquietante è che pare vi siano, incardinate presso il Tribunale del Lavoro, almeno altre dieci cause del genere, che vedrebbero “protagonista” sempre il comandante dei vigili per sanzioni più o meno simili a quelle che hanno spinto il poliziotto municipale M.A. a ricorrere con successo nei confronti del Comune.
La domanda, come direbbe qualcuno, sorge spontanea: l’Amministrazione pretenderà che chi ha sbagliato in una situazione del genere paghi di tasca propria il danno economico arrecato alle casse dell’Ente, oppure finirà a tarallucci e vino facendo gravare questa spesa sul groppone della collettività?
DI SEGUITO, LA SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO CHE HA CONDANNATO IL COMUNE (clicca all’interno di ogni foto per leggerne il contenuto: per motivi di privacy, Pozzuoli21 ha schermato l’identità del vigile urbano vincitore del ricorso)