Molti di voi ricorderanno che per cinque anni, dal 2004 al 2008, la Regione ha erogato un sussidio di 350 euro al mese a tutti coloro che, residenti in Campania da almeno cinque anni, avessero dichiarato un reddito annuo inferiore a 5.000 euro.
Si chiamava “reddito di cittadinanza”, ma è stato liquidato soltanto ai “più poveri” inseriti in graduatoria. Ebbene, secondo la magistratura, le cose non dovevano andare così, in quanto il beneficio economico era da liquidare a tutti coloro che ne avevano i requisiti e ne avevano fatto richiesta ai Comuni di residenza.
Sulla base di questo principio, infatti, con la delibera numero 446 del 22 ottobre (pubblicata sul Burc n°58 del 28 ottobre), la Regione Campania ha dovuto approvare e pagare, sottoforma di debiti fuori bilancio, ben 153.281,06 euro (quasi 300 milioni di vecchie lire) di cui 33.798,26 euro di “oneri accessori” (interessi e spese legali), ai primi 74 cittadini che, con sentenze esecutive registrate tra il 2009 ed il 2012, hanno ottenuto il diritto a ricevere queste somme benché fossero state escluse dalle graduatorie comunali pur avendo i requisiti per percepire il sussidio.
Si tratta di una vera e propria bomba ad orologeria che pende sulle finanze della Regione Campania.
Se, infatti, tutti i 108mila campani che si trovano in questa stessa situazione facessero causa e la vincessero per il medesimo motivo, Palazzo Santa Lucia rischierebbe il dissesto, dovendo sborsare una cifra stimata approssimativamente in circa 250 milioni di euro.
Per capire meglio di cosa si parla, basta leggere i passaggi principali del verdetto numero 18480 della Cassazione Civile a sezioni unite, che si è pronunciata in materia il 9 agosto 2010 sul ricorso presentato da un cittadino.
I giudici scrivono che “la legge regionale numero 2 del 19 febbraio 2004 sull’istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza, prevede esplicitamente che si tratta di una prestazione concernente un diritto sociale fondamentale e che, in particolare, hanno diritto all’erogazione monetaria, nei limiti delle risorse disponibili, i soggetti che, ricorrendo le condizioni previste, ne fanno richiesta. Si configura, dunque, un diritto soggettivo che trova la sua fonte direttamente nella legge e non presuppone alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione, alla quale si richiede, esclusivamente, la verifica delle condizioni reddituali in base a modalità generali di calcolo del reddito fissate da apposito regolamento del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, e la selezione degli aventi diritto, da parte dei Comuni, sulla base delle domande ricevute (…). Ne consegue che, una volta accertato il non superamento del limite di reddito, la prestazione economica spetta a tutti gli aventi diritto, tra i quali devono essere suddivise le risorse disponibili, derivando dunque l’efficacia dell’intervento sociale, esclusivamente, dalla scelta specifica in ordine all’entità della spesa pubblica da destinare al sostegno contro la povertà e l’esclusione (che costituisce la finalità dell’intervento ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale); non trova giustificazione, invece, la destinazione delle risorse mediante attribuzione dell’intero importo nel tetto massimo di 350 euro mensili ad alcuni soltanto degli aventi diritto, secondo il minor reddito, con esclusione degli altri, secondo la distinzione fra “domande ammesse e finanziate” e “domande ammesse e non finanziate” adottata, in modo illegittimo, dalle amministrazioni ricorrenti, mediante l’emanazione di atti correttamente disapplicati dal Tribunale”.
In parole povere, la Regione poteva solo decidere quante risorse finanziarie destinare al reddito di cittadinanza (285 milioni di euro complessivi, così suddivisi per anni: 74 nel 2004; 74 nel 2005; 92 nel 2006; 30 nel 2007; 15 nel 2008), ma poi avrebbe dovuto suddividere questi importi tra tutti coloro che avevano fatto richiesta del reddito di cittadinanza e ne avevano i requisiti, invece di stabilire che i Comuni preparassero graduatorie con tanti posti disponibili quanti ne servivano per fare in modo che le risorse disponibili bastassero a finanziare soltanto importi da 350 euro al mese.
Per fare un esempio pratico, se un Comune aveva ricevuto dalla Regione 1 milione di euro per il reddito di cittadinanza, poteva pagare 350 euro al mese soltanto ai primi 238 cittadini in graduatoria (238 x 350 euro x 12 mesi fa all’incirca 1 milione) mentre tutti gli altri in graduatoria erano esclusi dal beneficio.
In questo caso, secondo la Cassazione, se i richiedenti in regola con i requisiti fossero stati più di 238, quel milione di euro andava diviso tra la totalità degli aventi diritto al reddito di cittadinanza. Mettiamo il caso ne fossero stati 500, a ciascuno di essi sarebbero spettati 2.000 euro all’anno, circa 167 euro al mese, invece che 350 euro al mese soltanto per i primi 238 in graduatoria.
Insomma, meno soldi ma per tutti.
Il principio è quello di non creare discriminazioni tra indigenti.
Ciò che adesso bisognerà capire è, caso per caso, se conviene fare causa alla Regione per ottenere il “maltolto” in base ai termini di prescrizione stabiliti dal Codice Civile.
Chi è stato escluso dalle graduatorie per il reddito di cittadinanza tra il 2004 ed il 2008 pur avendo presentato la domanda al Comune e dimostrando i requisiti di reddito e di residenza per ottenere il beneficio economico, dovrebbe dunque urgentemente contattare un avvocato civilista per sapere se è ancora in tempo per avere giustizia.
Non sono cifre da poco.
Basti pensare che i primi 74 vincitori della causa contro la Regione dovranno ricevere mediamente quasi 2.100 euro a testa.
Soldi che, in tempi di crisi, fanno certamente molto comodo. Soprattutto a chi, come tutti coloro che presentarono la domanda per il reddito di cittadinanza, non ha nemmeno gli occhi per piangere.