sabato, Marzo 22, 2025
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Ristorazione “negata”: una sentenza del Tar fa “tremare” il Comune

Le due delibere con cui il Consiglio Comunale di Pozzuoli ha congelato le nuove licenze di ristorazione tra il centro storico e via Napoli non erano immediatamente esecutive ma sono entrate in vigore soltanto dieci giorni dopo la loro pubblicazione all’Albo Pretorio del Municipio.

Lo ha deciso la terza sezione del Tar Campania con una sentenza emessa il 19 dicembre scorso ma le cui motivazioni sono state depositate ufficialmente soltanto l’altro ieri, lunedì 10 febbraio.

I giudici del tribunale amministrativo regionale (il presidente Sabato Guadagno, il consigliere estensore Ida Raiola e il primo referendario Alfonso Graziano), hanno infatti accolto il ricorso presentato dalla società “Teg s.r.l.” (difesa dall’avvocato Giovanni Basile) contro il Municipio (difeso dall’avvocato Fabio Ferraro) stabilendo l’annullamento dell’immediata esecutività delle due delibere consiliari in questione e di tutti gli atti conseguenti che, per una questione di scadenza termini, avevano indotto un dirigente dell’Ente a respingere, il 1°luglio scorso, una Scia (segnalazione certificata di inizio attività) presentata dalla “Teg s.r.l.” per aprire un esercizio di “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipologia b”, categoria in cui rientrano bar, pasticcerie e gelaterie.

Per comprendere meglio la situazione, bisogna ricordare sommariamente il contenuto delle due delibere “incriminate” e approvate dal parlamentino civico.

La prima in ordine di tempo, la numero 44 del 28 maggio, (per consultarla, clicca su http://servizi.comune.pozzuoli.na.it/albopretorio/DettaglioElemento.aspx?id=13831) stabilisce che in determinate aree del territorio puteolano (centro storico, zona villa Avellino e lungomare da via Matteotti ai Gerolomini) fino al prossimo 14 settembre è vietata l’apertura di “nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”, così come previsti dall’articolo 5 della legge 287 del 1991, al comma 1 dalla lettera “a” alla lettera “d” .

La delibera successiva, ossia la numero 56 del 27 giugno, (per consultarla clicca su http://servizi.comune.pozzuoli.na.it/albopretorio/DettaglioElemento.aspx?id=14137) chiarisce invece con una “norma di interpretazione autentica” alcuni dubbi che erano sorti dopo il provvedimento del 28 maggio, stabilendo che tutte le richieste di inizio attività pervenute al Comune prima della data in cui i consiglieri hanno approvato in aula il congelamento delle licenze tra centro storico e via Napoli, devono essere considerate “valide e ricevibili”, dunque non soggette ad alcun tipo di blocco.

Qual è stato il problema sollevato dalla società che ha presentato e vinto il ricorso al Tar (ottenendo anche la condanna del Comune a pagare 1.000 euro di spese di giudizio)?

Il problema era capire da quando entravano legalmente in vigore le norme stabilite dalle due delibere consiliari.

E i giudici della 3^sezione del Tar sono stati molto chiari in proposito.

Stabilendo che le due delibere diventano “legge” non nel momento in cui sono state approvate dal Consiglio Comunale con la formula della “immediata esecutività” inserita nel corpo dell’atto, ma dopo il 10° giorno di pubblicazione delle stesse delibere all’Albo Pretorio.

“I commi 3  e  4 dell’articolo 134 del Testo Unico degli Enti Locali –scrivono i magistrati amministrativi- dispongono che le deliberazioni [della Giunta o del Consiglio comunale] non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione; nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. La norma pone quindi l’“urgenza” come unica ed esclusiva situazione legittimante il conferimento, mediante voto espresso a maggioranza dei componenti l’organo deliberante, dell’immediata esecutività dell’atto deliberativo. Quest’ultimo, stando alla lettera della norma, deve perciò essere specificamente motivato proprio in relazione al dichiarato presupposto dell’urgenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 febbraio 2009 n.1070)”.

In pratica, secondo il Tar, non essendo stata motivata l’urgenza di entrambi i provvedimenti, decade l’immediata esecutività delle due delibere.

Il che significa che solo dal 21 giugno (e non dal 28 maggio) vale il congelamento delle licenze così come stabilito dal Consiglio Comunale e soltanto dal 18 luglio valgono le interpretazioni autentiche sulla scadenza dei termini per nuove richieste di inizio attività nelle zone “protette” dal Municipio.

Ricapitolando: secondo il Tar, a partire dal 18 luglio è stato stabilito che, se qualcuno, entro il 20 giugno, ha chiesto di aprire una nuova attività di somministrazione nelle aree vincolate dal parlamentino civico, aveva pieno diritto a vedersi almeno esaminata la pratica.

A meno che il verdetto non venga ribaltato dal Consiglio di Stato nel caso in cui il Municipio decidesse di impugnare questa sentenza, bisogna vedere adesso quante sono (nelle zone soggette al blocco delle licenze) le richieste di inizio attività  bocciate perché presentate nel periodo compreso tra il 28 maggio al 20 giugno, cioè in un lasso di tempo secondo cui la terza sezione del Tar ha stabilito che queste pratiche dovevano essere esaminate.

Non è da escludere, dunque, che chi si è trovato in questa situazione e non abbia proposto ricorso alla giustizia amministrativa nei tempi stabiliti dalla legge, adesso possa chiedere i danni al Comune per aver visto sfumare l’opportunità di intraprendere un’attività commerciale.

Cliccando nelle foto sottostanti, potrete leggere tutta la sentenza del Tar.

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