Quando una coppia inizia ad avere le prime avvisaglie di criticità e si giunge alla determinazione (unilaterale) di voler porre fine al rapporto coniugale, non di rado il marito (che è quello che sovente è costretto ad uscire di casa…) indipendentemente dal suo tenore economico tende a commettere delle azioni che spesso rasentano il codice penale.
Il comportamento che in questo scritto vogliano mettere in risalto non è il fatidico stalking (di cui si discorrerà in seguito) ma di quei comportamenti aventi un risalto patrimoniale tra i coniugi.
Ad esempio capita che il marito (o la moglie) prenda degli oggetti di valore dalla casa coniugale e li porti altrove, si appropri di somme e/o altro dell’altro coniuge, eccetera. Diciamo che le fattispecie possono essere tante e variegate, ma quello che si discute è il momento in cui tale reato si presume commesso al fine di stabilire se di reato si tratti, ovvero se colui che lo avrebbe commesso è passibile di essere punito o meno.
I giudizi di separazione si distinguono in consensuali e giudiziali; il primo (come dice la parola) è quello in cui i coniugi sono d’accordo sulla circostanza di dividersi, e maggiormente quella economica, cioè stabiliscono in un atto giudiziario le clausole (gli accordi) cui faranno disciplinare il loro futuro stato di separati e di genitori. In questo caso, quindi, la separazione consensuale si esaurisce in una sola udienza (presidenziale) nella quale i coniugi trascriveranno (tramite il Cancelliere) sul verbale di udienza gli accordi già sottoscritti. Questo accordo, verrà poi omologato dal Tribunale.
La separazione giudiziale, invece, vede un disaccordo sulla separazione e/o sulle pattuizioni economiche e quindi, uno dei due coniugi convocherà l’altro coniuge davanti al Tribunale affinché venga dichiarata la separazione dei coniugi, con la relativa assegnazione della casa coniugale.
Ebbene, nella separazione giudiziale è altresì prevista una udienza dinanzi al Presidente del tribunale (come nella separazione consensuale) ma i provvedimenti che prenderà il Presidente non sono definitivi e, pertanto, avranno un’efficacia diversa ai fini penalistici sulla commissione di eventuali reati accertati.
Infatti, se viene accertato un reato di furto da parte del marito il quale si reca nella casa coniugale e sottrae un oggetto di valore, bisognerà accertarsi se tra il marito e la moglie che tipo di separazione ci sia stata (consensuale o giudiziale) e, se giudiziale, bisognerà accertarsi se è già uscita la sentenza di separazione oppure se c’è stata solo l’udienza presidenziale. In questo ultimo caso, sarà pacifica la causa di esclusione della punibilità.
La sentenza della Suprema Corte è interessante sotto l’aspetto sociale in quanto queste fattispecie accadono spesso e sovente le parti non conoscitrici della materia giuridica si recano dalle forze dell’ordine a sporgere denunzia (che verrà archiviata dal Pubblico Ministero!).
Di solito, è anche vero che questi accadimenti sono precedenti alla udienza di separazione (presidenziale) giudiziale e/o consensuale, in quanto in quella sede quasi sempre il Presidente assegna la casa coniugale alla moglie (in quanto affidataria della prole) e, quindi, se accorta provvederà a cambiare la serratura alla porta rendendo più gravosa la sottrazione di oggetti e/o altro.
Questo accorgimento, però, non esclude il verificarsi di altre fattispecie criminose che potranno vedere l’applicazione dell’articolo 649 del codice penale e quindi una causa di non punibilità del reo.
a cura dell’avvocato Salvatore Salomè (già Giudice Onorario presso la Procura della Repubblica di Napoli)