a cura di Giuseppe Marino (difensore tributario)
In Commissione Tributaria si sta diffondendo sempre di più la convinzione che il ricorso basato su una consultazione degli estratti di ruolo, sia inammissibile.
La Corte di Cassazione Sez. 6 Civile T con sentenza n. 2248/14 depositata il 3 febbraio 2014, ha riaffermato il principio in virtù del quale se la cartella non è stata validamente notificata, l’estratto di ruolo è titolo valido per avviare il contenzioso.
Personalmente, ritengo che l’impugnazione debba avvenire avverso il ruolo, atto impugnabile ex articolo 19 Dlgs 546/92, perché se l’oggetto dell’impugnazione è l’estratto di ruolo, ci si espone all’inammissibilità.
L’inserimento del ruolo nell’elenco degli atti impugnabili è pieno titolo all’avvio del contenzioso, ovviamente quando la cartella non è validamente notificata, altrimenti si ha un’impugnazione tardiva e quindi inammissibile.
La cartella costituisce il contenitore del ruolo, la Cassazione Sez.6 Civile T con sentenza n.2248/14 depositata il 03/02/2014, ha ribadito che l’estratto di ruolo, sebbene sia un atto interno, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione e quindi il titolo giuridico valido per la riscossione; la cartella invece costituisce lo strumento mediante il quale il ruolo viene portato a conoscenza del contribuente.
E’ scontato che la data della visura deve permettere l’impugnazione nel termine di 60 giorni, altrimenti il ricorso è tardivo.
Sulla stessa linea la Cassazione, con la sentenza n. 11736/2011 – n. 724/2010.
L’articolo 19 del sopra citato decreto legislativo prevede l’impugnazione sia della cartella che del ruolo. Tale precisazione rende del tutto evidente che l’impugnazione è ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l’estratto di ruolo, che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo.
La cartella ha una funzione meramente informativa, per cui la tutela del diritto di difesa ed al contraddittorio è garantita con l’impugnabilità dell’estratto di ruolo.