domenica, Febbraio 16, 2025
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Suolo pubblico: ecco cosa cambia

Entrano in vigore altre norme per  l’occupazione di suolo pubblico. Lo ha deciso all’unanimità il Consiglio Comunale che, nella seduta del  27 marzo scorso, ha approvato all’unanimità dei presenti il regolamento varato dall’apposita commissione. Dei 34 articoli del precedente testo (approvato dal parlamentino civico con la delibera 16 del 26 marzo 1999, quando era sindaco Gennaro Devoto), ne sono stati cambiati dieci e modificati due.

Ma quali sono le variazioni di cui dovranno tener conto da ora in poi tutti coloro che vorranno fare una richiesta del genere al Municipio?

Vediamole nel dettaglio.

Si comincia dalla vera e propria domanda di occupazione (articolo 4), che dovrà contenere, per le attività commerciali, anche la Scia, ossia la segnalazione certificata di inizio attività.

Altre novità importanti sono contenute poi nell’articolo 6.

Si è infatti stabilito che “il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione è subordinato all’assenza di morosità pregresse relative ad imposte, tasse, canoni e tariffe per servizi comunali e per fitti o canoni dovuti per l’uso di beni dell’Ente”.

In pratica, chi è in debito con il Municipio non potrà ottenere alcun permesso.

Resta invece immutato l’ordine di priorità alle domande in ordine cronologico di presentazione nel caso in cui per la stessa area vengano presentate più richieste, con precedenza alle domande presentate dai titolari degli esercizi commerciali che hanno richiesto la concessione per le aree antistanti la propria attività.

Ma viene stabilito anche che le aree adiacenti ma non antistanti le attività commerciali, possono essere concesse dal Comune “solo in presenza del preventivo assenso da parte del titolare dell’attività adiacente”.

E’ inserito anche l’obbligo, per il titolare della concessione “di provvedere, a propria cura e spese, a plastificare ed esporre all’esterno in maniera facilmente visibile l’apposito cartello segnaletico, fornito dal servizio comunale competente, contenente gli estremi del provvedimento e la consistenza, espressa in metri, dello spazio concesso”.

Nello stesso articolo 6 viene poi stabilito che, in caso di trasferimento dell’attività commerciale, la concessione di suolo pubblico alla nuova attività comporta la contestuale decadenza della concessione rilasciata a colui che ha ceduto l’attività, il quale sarà obbligato a restituire al Comune l’originale del provvedimento di concessione di suolo pubblico che gli era stato rilasciato a suo tempo.

Il nuovo regolamento modifica anche l’articolo 7 sulla “durata dell’occupazione”.

E’ stato infatti stabilito che “l’utilizzo del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali di somministrazione di bevande e/o alimenti può essere concesso, anche temporaneamente, dal 1°novembre al 31 marzo e dal 1°aprile al 31 ottobre”, mentre “è d’obbligo la concessione annuale nel caso di utilizzo dell’area e dello spazio oggetto della concessione con l’installazione di strutture mobili”, ossia i cosiddetti “dehors”.

Molto importanti anche le novità introdotte dall’articolo 16.

In attesa di un “apposito regolamento di arredo urbano”, è stato infatti stabilito che le occupazioni di suolo pubblico potranno avvenire esclusivamente con tavoli, sedie e ombrelloni: e questi ultimi dovranno essere soltanto di colore bianco o panna.

Non solo: se col vecchio regolamento si poteva chiedere un’occupazione di suolo pubblico di ampiezza massima pari al doppio della superficie interna del locale commerciale, da adesso in poi l’occupazione di suolo potrà essere richiesta per una superficie massima pari al 50% della “quadratura complessiva interna dell’attività commerciale”.

In pratica, per ogni dieci metri quadrati di locale, si potrà chiedere un’occupazione di suolo pubblico non superiore a 5 metri quadrati, anziché 20: una riduzione di spazio esterno del 75%.

Inoltre, chi vende cibo e bevande da asporto non potrà più ottenere concessione di suolo pubblico.

E, in ogni caso, nessuna autorizzazione potrà essere rilasciata in strade inferiori a 3 metri di larghezza (“al fine di garantire il passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza”).

Cambia anche l’articolo  17 sugli “obblighi del concessionario”.

Chi ha ottenuto un permesso per occupare suolo pubblico, avrà i seguenti doveri: “provvedere al versamento del canone secondo le modalità nei termini previsti dal regolamento; esporre l’apposito cartello segnaletico contenente gli estremi del provvedimento e la consistenza (espressa in metri) dello spazio concesso o autorizzato; esibire, a richiesta delle autorità competenti alla vigilanza, l’atto di concessione o di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico in originale nonché la ricevuta dell’avvenuto pagamento; provvedere alla pulizia, all’igiene e al decoro dello spazio occupato; provvedere, a propria cura e spese, al termine della concessione e/o autorizzazione, in caso di mancato rinnovo o di revoca, all’esecuzione di tutti gli interventi necessari a ripristinare l’originario stato dei luoghi; esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l’esercizio di occupazione; comunicare al servizio competente la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell’eventualità che ciò non comporti modifica del titolo concessorio; comunicare tempestivamente, in caso di società, associazioni legalmente riconosciute o condomini, le eventuali variazioni del nominativo e delle generalità del legale rappresentante o dell’amministratore e della ragione sociale o della denominazione sociale; in caso di attività commerciali di somministrazione al pubblico di bevande o alimenti, presentare eventuale Scia (segnalazione certificata di inizio attività) anche per l’area avuta in concessione; restituire l’originale dell’atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, subentro, revoca o decadenza del provvedimento stesso”.

A proposito di decadenza della concessione, l’articolo 18 del regolamento stabilisce che ciò potrà avvenire nel caso di occupazioni abusive “continuative sanzionate per due volte” e che chi viene dichiarato decaduto da una concessione di suolo pubblico non solo non avrà diritto ad alcun rimborso del canone già pagato né ad alcun indennizzo, ma non  potrà ottenere una nuova concessione di suolo pubblico per i tre anni successivi dalla data di decadenza.

Novità anche sulla revoca della concessione (articolo 19).

Il Comune, infatti, potrà annullare una concessione di suolo pubblico “per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali, di traffico o per altri comprovati motivi di pubblico interesse”.

In caso di “motivi di pubblico interesse”, il titolare della concessione otterrà il rimborso (senza interessi) della quota del canone anticipata  per il periodo di cui non potrà usufruire dell’occupazione e dovrà restituire al Comune l’atto di concessione ed il cartello segnaletico.

“Per motivi di urgenza e di pubblico interesse, adeguatamente motivati”, il Comune potrà però anche sospendere la concessione di suolo pubblico per un massimo di 20 giorni: in questo caso,  il titolare del permesso non potrà chiedere né ottenere alcun rimborso o indennizzo, a meno che la sospensione dell’occupazione non si protragga oltre 20 giorni. In questa eventualità, il titolare della concessione potrà ottenere il rimborso del canone calcolato per ogni giorno oltre i 20 di sospensione.

Una modifica riguarda anche l’articolo 22, sull’importo del canone.

Le occupazioni permanenti (quelle cioè che durano almeno un anno) infatti godranno di uno sconto del 10%, a patto che non siano occupazioni effettuate attraverso i dehors.

Con il nuovo articolo 23, invece, si stabiliscono nuove opportunità di riduzione del canone per le occupazioni permanenti.

Lo sconto sarà infatti del 50% per “le occupazioni, da parte di attività artigianali e commerciali, ubicate in piazze, strade ed aree mercatali anche coperte, interessate dall’esecuzione di lavori pubblici di durata superiore a 6 mesi”.

Un altro sconto sarà del “10% per ogni cinque dipendenti regolarmente assunti per le occupazioni da parte di attività artigianali e commerciali”.

In questa circostanza, è spiegato che “la regolarità delle assunzioni va dimostrata attraverso la presentazione di copia dei modelli Unilav di assunzione, del libro unico e delle denunce mensili Uniemens” e lo sconto non potrà superare il 20% del canone.

Queste dunque tutte le novità.

I consiglieri comunali hanno però anche stabilito altre cose importanti.

Innanzitutto, che il dirigente al ramo prepari al più presto un  regolamento di arredo urbano che sia da allegare al futuro regolamento per l’occupazione di suolo pubblico.

Obiettivo è quello di creare un insieme di norme che stabiliscano per ogni singola zona della città il limite massimo degli spazi concedibili all’esterno dei locali e anche le tipologie di strutture con cui potranno essere effettuate queste occupazioni.

Non solo: il parlamentino civico si è occupato anche della spinosa questione dei dehors.

E’ stato deciso, infatti che le modifiche di questo regolamento non riguardano i dehors autorizzati e conformi alle norme.

L’articolo 33 stabilisce infatti che “la nuova disciplina regolamentare non va applicata nel caso di concessioni o autorizzazioni relative a spazi e aree pubbliche utilizzati con l’installazione di strutture mobili (dehors), a condizione che le stesse siano state regolarmente autorizzate prima dell’entrata in vigore delle modifiche e delle integrazioni apportate al regolamento”.

Invece,  i dehors regolarmente autorizzati, dotati di permesso a costruire ma non conformi alle prescrizioni della Sovrintendenza dovranno essere adeguati.

Non subito, però: è stato, infatti, deciso che ciò avverrà soltanto dopo l’approvazione di un atto consiliare di programmazione urbanistica riguardante proprio un piano sulla tipologia di strutture amovibili che potranno essere installate per singole zone o aree della città. Fermo restando che, nel frattempo, per i dehors non conformi ai permessi rilasciati o alle autorizzazioni, scatteranno tutta una serie di controlli e di interventi da parte dei vigili urbani.

E’ stato infine deciso anche quando entreranno in vigore tutte queste modifiche al regolamento.

Visto, infatti, che le novità sono state approvate dal consiglio comunale il 27 marzo e che moltissime attività commerciali avevano già richiesto l’occupazione di suolo pubblico per il periodo della cosiddetta “stagione calda” (ossia dal 1°aprile al 31 ottobre), con un’apposita disposizione firmata il 5 aprile, il sindaco Figliolia, su richiesta specifica del Consiglio Comunale, ha stabilito che fino al 30 giugno saranno in vigore le norme del vecchio regolamento.

Ci saranno dunque ancora due mesi  di tempo per adeguarsi alle novità.

Ma, dal 1°luglio, non ci sarà più nessuna deroga e scatteranno le sanzioni per chi “sgarra”.

(da “Il Corriere Flegreo” del 30 aprile 2013)

 

 

 

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