Ricevo e pubblico*
La nuova legge sulle targhe estere (la numero 238 del 23 dicembre 2021) va disapplicata perché viola la normativa comunitaria e, dal 16 dicembre di tre anni fa, non risponde ai dettami della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Pozzuoli21 lo aveva anticipato con un articolo a mia firma, pubblicato il 31 gennaio 2022 (clicca QUI per leggerlo) in cui, dopo un esame della nuova normativa, avevo ritenuto la nuova legge già in contrasto con la normativa comunitaria.
Ebbene, a pochi mesi di distanza, un Giudice del Tribunale di Latina ha confermato questo parere.
Infatti, nel giudicare un ricorso contro una sentenza del Giudice di Pace, proposto dall’avvocato Roberto Iacovacci, il Tribunale di Latina, in sede di appello, nella persona del dr. Stefano Fava, dopo aver ripercorso l’iter legislativo storico-sistematico e dopo aver trascritto in sentenza l’articolo 93-bis del Codice della Strada, provvedeva il 12/05/2022, nella sentenza nr.985/2022 a sancire il seguente principio giuridico: “In questo senso le nuove disposizioni contenute nell’art. 93 bis del CDS, non paiono potersi ricondurre ai casi previsti di deroghe e pertanto non risultano del tutto compatibili con il diritto comunitario così come interpretato nella citata sentenza CGUE del 16 dicembre 2021. Pertanto, per non sollevare la questione innanzi alla corte Costituzionale, dovrebbe disattendersi il diritto dell’unione Europea come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea. Ciò non è tuttavia consentito dalla Legge 117/1988 e dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui le proprie le sentenze delle Corti europee costituiscono la fonte interpretativa del diritto europeo, interposto tra la costituzione e la legislazione ordinaria, ai sensi dell’art. 117 Costituzione”.
Ancora: “Tra l’altro, come è noto, l’art. 2 della L.117/1988 prevede che la violazione manifesta del diritto dell’Unione Europea da parte del Giudice si abbia in caso di contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Pertanto in caso di conflitto della norma nazionale con norma comunitaria immediatamente efficace ed esecutiva sussiste l’obbligo di disapplicazione della norma interna in favore di quella UE, interpretata nel senso vincolativamente indicato dalle sentenze della CGUE e detta disapplicazione avrebbe quindi dovuto procedere il Giudice del primo grado.”.
La sentenza non è stata impugnata dal Prefetto di Latina e, quindi, costituisce un valido e pregevole giudicato sostanziale (ex articolo 2909 del Codice Civile) e formale (324 codice di procedura civile) in materia.
Ovviamente, il verbale di contravvenzione è stato annullato, come del resto anche il verbale di sequestro amministrativo del veicolo, con la restituzione del veicolo stesso.
Quali sono adesso gli scenari aperti?
L’articolo 93-bis del Codice della Strada in questione (cui si aggiungono altri articoli introdotti dalla stessa legge 23/12/2021, n.238) prevede come suoi elementi più interessanti la fattispecie del contratto di noleggio (oppure comodato, leasing, ecc) con apposizione di data certa e l’iscrizione al Pra – Reve (Registro Veicoli Esteri).
Il contratto di noleggio con data certa era una fattispecie già conosciuta all’istituto della targa estera (con le giuste perplessità…). Invece, con la nuova legge ci si è imbattuti in una nuova “fantasia” giuridica e cioè l’obbligo di iscrizione al Reve, che comporta una spesa in capo all’utilizzatore, nonché una palese violazione del codice della privacy comunitario e italiano (le questioni giuridiche sono state esaminate in un nostro precedente articolo).
Ebbene, a tutt’oggi la sentenza del Tribunale di Latina è passata in sordina (non l’è stato dato il risalto che merita), nonostante la stessa contenga pregevoli e interessanti deduzioni giuridiche.
Noi abbiamo l’obbligo morale e giuridico di farla conoscere alla collettività.
E’ pacifico che l’articolo 93-bis del Codice della Strada nella sua interezza dovrà essere disapplicato dalla magistratura giudicante (lo stesso dicasi per le altre norme introdotte dalla legge 23/12/2021, n.238), ai quali certamente i presunti trasgressori ricorreranno, forti di questo pregevole precedente.
Ma siccome siamo in uno Stato di diritto e di (presunta) civiltà giuridica, la sentenza, che sicuramente è stata notificata alla Prefettura di Latina, ai fini della revoca del sequestro del veicolo, avrebbe dovuto essere diramata dal Prefetto ai suoi organi territoriali periferici, ai fini della opportunità della applicazione in campo sostanziale.
La decisione giurisdizionale dovrebbe essere diffusa anche alle altre Prefetture al fine di risolvere una questione applicativa abbastanza rilevante.
Invece, le forze dell’ordine, ignare di quanto stabilito, continuano ad applicare la predetta normativa sanzionando gli automobilisti (italiani e/o esteri) sia a livello sanzionatorio pecuniario, sia a livello di effetti reali (ritirando i veicoli ai propri utilizzatori) e costituendo una bomba ad orologeria a livello di contenzioso.
Perché? Presto detto. Nell’esercizio del loro dovere, continueranno a sanzionare gli automobilisti e questi ultimi, adesso forti di questa decisione (rispettosa dei canoni giuridici applicativi delle fonti normative) ricorreranno alla giustizia per farsi annullare i verbali, sia sotto l’aspetto pecuniario che sotto l’aspetto reale (della restituzione del veicolo).
Le Prefetture tutte si troveranno a sostenere costi inutili ed esosi (pagamento delle rette ai depositi giudiziari, del servizio carroattrezzi, ecc.) e di cause di risarcimento di danni dal mancato utilizzo del veicolo per i tempi tecnici per lo svincolo dei veicoli.
Non è secondario ipotizzare una class action contro il Pra Reve che dal 2022 incassa danaro (come una seconda immatricolazione) contra legem (comunitaria e contro il dettato di una sentenza della CGUE) o non ha provveduto ad iscrivere richieste pervenute via pec da cittadini italiani e/o comunitari, i quali si sono visti sequestrare il veicolo per causa a loro non imputabile.
Dopo la diffusione di questo scritto, o le Prefetture si azioneranno in autonomia e chiederanno alle forze dell’ordine di disattendere la normativa, stante la palese violazione della normativa sovranazionale (il diritto comunitario è di rango primario come lo è la normativa costituzionale) o ci penseranno gli operatori del diritto a chiederne l’applicazione in larga scala (Napoli è piena di veicoli con targa straniera a causa degli esosi costi delle assicurazioni).
E’ la seconda volta (prima con il decreto sicurezza Salvini e poi con la legge “natalizia” perché fatta mentre si mangiava il panettone…), che il Legislatore pur di combattere il fenomeno delle targhe straniere, emana disposizioni normative che (per forza di cose) contrastano con le leggi europee.
E’ palese che vi sia lo zampino e la spinta delle assicurazioni private che avendo perso una buona fetta di mercato (il cittadino visti i prezzi esosi delle assicurazioni RCA, ricorre a mezzi alternativi legali che gli consentono di risparmiare) pressano i politici di turno ad emanare leggi sballate e che nascono già illegittime.
Non è secondario, a questo punto, chiedere la responsabilità dello Stato Italiano per una cattiva legiferazione (cosiddetto “illecito comunitario”) ai sensi di una recentissima sentenza della Corte di Appello di Napoli (passata in cosa giudicata) patrocinata dall’avvocato Roberto Buonanno, di cui si tratterà in altra data per la complessità della questione.
*avvocato Salvatore Salomè