venerdì, Febbraio 7, 2025
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Targhe straniere: ecco perché il nuovo registro viola la privacy e crea discriminazioni tra i cittadini

Ricevo e pubblico*

La questione della circolazione dei veicoli con targa straniera è un’annosa questione che si protrae oramai dal dicembre 2018, epoca dalla quale sono iniziati verbali e/o sequestri palesemente illegittimi.

L’articolo 2 della legge 23/12/2021 numero 238, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (durante le vacanze natalizie!!!!), vede la sua entrata in vigore in duplice data, è palesemente illegittimo per i motivi che di seguito andremo a illustrare.

La parte che ci interessa in questa sede è quella relativa ai commi 2-8-9 dell’articolo 93-bis del Codice della Strada.

L’articolo 93-bis del Codice della Strada ha visto introdurre il REVE (Registro Veicoli Esteri) in cui andranno (andrebbero…???) registrati i dati degli italiani (e del veicolo estero) che a diverso titolo conducono un veicolo con targa estera.

La sanzione per chi non si adegua a tale normativa è di genere amministrativo pecuniario e di genere limitativo della circolazione (nel senso che il veicolo non può essere rimesso in circolazione) andando ad incidere sulla giurisdizione di uno stato estero!!!!!!!!!!!!

Quanto sopra è già di per sé una violazione dei principi generali dell’ordinamento: sanzionare un veicolo di giurisdizione diversa (estera) per un’eventuale omissione di un soggetto diverso (cittadino italiano residente) dal proprietario (società di giurisdizione straniera) costituisce già una violazione dei principi internazionali.

Il Giudice Italiano, che potrà essere investito della vicenda giuridica, con estrema semplicità potrà evidenziare tale violazione normativa e disapplicare la normativa incriminata (art. 93-bis, 2-8-9°, CdS) ristabilendo la legalità ovvero annullare la sanzione (fermo della circolazione) e restituire il veicolo al legittimo detentore.

Tutto ciò aggravando i ruoli della giustizia e facendo scaturire responsabilità in capo agli accertatori (in via di regresso ne pagheranno gli agenti accertatori che hanno elevato verbale).

Già in precedenza il Tribunale di Roma nell’agosto 2020 sulla cosiddetta legge Salvini (D.L. Sicurezza) si è espresso per la violazione della normativa sulle targhe straniere, disapplicando la normativa per palese violazione della normativa costituzionale e/o comunitaria, obbligando la pubblica amministrazione alla restituzione del libretto di circolazione (ritirato dalle forze dell’ordine) e alla libera circolazione del veicolo con inibitoria alla fermata per i medesimi motivi.

Purtroppo, il legislatore italiano un po’ troppo spesso dimentica che esiste (e persiste) il principio del diritto di reciprocità (risalente all’antica Roma).

Ovviamente lo spauracchio della forte limitazione alla circolazione ha obbligato moltissimi italiani ad autodenunciarsi, recandosi al PRA e a sostenere ulteriori spese (non dovute).

Il REVE, istituito ex art. 94, 4° comma, CdS, richiede agli italiani che detengono un veicolo con targa estera: 1)- la trascrizione del contratto (o atto) con il quale legittimamente hanno la disponibilità di detto veicolo;

2)- la copia del libretto di circolazione del veicolo con targa estera (quindi un documento avente origine estera !!!!);

3) il versamento di una somma di danaro.

Ebbene, risalta subito agli occhi che persistono due (almeno…) violazioni alla normativa vigente.

La prima, molto grave, è il trattamento dei dati sensibili di un soggetto straniero (società estera proprietaria del veicolo estero alias targa straniera) senza averne avuto la dispensa da parte dell’Autorità Garante della Privacy dello Stato in cui è immatricolato il veicolo ovvero dell’Autorità Garante della Privacy dell’Unione Europea.

 Inserire i dati del veicolo soggetto alla giurisdizione di un altro stato in un apposito registro pubblico è una violazione palese della normativa in materia di privacy, salvo che la società estera stessa non ne presti consenso!!!!!!!

La seconda è la disparita di trattamento ex art. 3 Costituzione, in quanto la registrazione nell’apposito registro REVE si richiede solo ed esclusivamente ai cittadini italiani residenti; così facendo l’ACI e/o PRA si pone in aperto contrasto della normativa italiana, comunitaria e/o internazionale.

La circostanza grave è che obbligano i cittadini italiani residenti a far annotare i dati sensibili di un veicolo non di loro proprietà; diversamente non accettano la pratica.

Certamente questa fattispecie ha anche un rilevo penale.

Anche il versamento di somme per la gestione di tale inserimento nel registro REVE è palesemente illegittimo perché si può considerare come un doppione delle spese di immatricolazione già assolte nello stato di origine (law incorporation), andando palesemente a violare la sentenza della CGUE del 17/12/2021, che ha già condannato l’Italia.

Non ci resta che aspettare che gli uffici diplomatici degli stati esteri facciano le dovute rimostranze (a ragion veduta) contro lo Stato Italiano ovvero che si inizi una Class Action contro l’ACI PRA per la violazione del trattamento dei dati personali ovvero per la disparità di trattamento ut supra menzionata ovvero che il primo conducente venga fermato dalle forze dell’ordine italiane e si rivolga al Giudice Italiano e Comunitario, con conseguenziale successivo richiesta di risarcimento per l’impedimento della circolazione del veicolo in suo possesso.

*Avvocato Salvatore Salomè

Corso Nicola Terracciano nr.15
80078 Pozzuoli (NA)
Tel. 3331128137
studio.salome@libero.it

 

 

spot_img

Latest Posts

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ALTRI ARTICOLI

ARTICOLI PIU' LETTI