domenica, Marzo 16, 2025
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Testamento biologico: anche Pozzuoli ha il suo registro

Anche a Pozzuoli, come già accade in molte altre città italiane, sarà possibile dichiarare le proprie volontà su quali trattamenti sanitari accettare o rifiutare nel caso in cui lo stato di salute renda impossibile ogni forma di comunicazione con i medici.

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 30 settembre, ha infatti approvato l’istituzione di un registro in cui potranno essere raccolti i cosiddetti Testamenti Biologici dei residenti in città.

Il provvedimento, varato con la sola astensione di tre consiglieri (Sandro Cossiga, Tommaso Pollice e Lucio Terracciano: Cossiga, in particolare, ha spiegato che, a suo parere, si tratta di situazioni “da valutare caso per caso, onde evitare di autorizzare una forma mascherata di eutanasia”), è stato portato all’attenzione del parlamentino civico dalla commissione regolamenti, su sollecitazione del consigliere Tito Fenocchio,  che anche su temi “eticamente sensibili” continua dunque a mostrare un grande impegno, avendo già ottenuto dall’assemblea l’istituzione del registro per le unioni civili, il  riconoscimento simbolico della cittadinanza italiana ai bambini stranieri nati in Italia e residenti a  Pozzuoli e la regolamentazione delle attività di sale-giochi per limitare il pericoloso fenomeno della ludopatia.

Nella delibera che istituisce il regolamento per il registro dei Testamenti Biologici, si fa riferimento all’articolo 32, comma 2, della Costituzione (“Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”) sottolineando che  “vi è ribadita la necessità che vi sia una espressione di libera scelta dell’individuo nell’accettare o meno un determinato trattamento sanitario”.

Non solo: si sottolinea l’articolo 13 della Costituzione sull’inviolabilità della libertà personale  (“rafforzando il riconoscimento della libertà e dell’autonomia dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano”) e  l’articolo 2 della Costituzione, in cui si afferma che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”.

E ancora, viene ricordata la  Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (nella parte in cui “sancisce che il consenso libero e informato del paziente all’atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente i diritti all’integrità della persona”) e la Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina  di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della legge numero 145 del 28 marzo 2001 (nella parte in cui, all’articolo 9, stabilisce  che “saranno tenuti in considerazione i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà”).

Viene inoltre preso come punto di riferimento il  nuovo Codice di Deontologia Medica, adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, in cui, <<dopo aver precisato all’articolo 16 che “il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato”, all’articolo 35 afferma che “il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona”, all’articolo 38 afferma che “il medico deve attenersi alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto, nelle proprie scelte, di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”>>.

“Anche in assenza di una specifica normativa nazionale, come attestato dalla Cassazione -si legge ancora nella stessa delibera consiliareè possibile predisporre un atto che permette di esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita nell’eventualità in cui ci si dovesse trovare nell’incapacità di esprimere il proprio consenso”, si sottolinea che  “i Comuni hanno la possibilità giuridica e amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi ed in tal senso possono attivare un’apposita procedura volta a garantire l’archiviazione in forma pubblica delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario attraverso l’istituzione di un Registro dei Testamenti Biologici; l’iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall’ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l’Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela; tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti, con modalità accessibili e non onerose, la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita”.

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IL REGOLAMENTO DEL REGISTRO SUL TESTAMENTO BIOLOGICO

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Articolo 1

Il Comune di Pozzuoli, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della propria vita. A tal fine, istituisce il Registro per la raccolta delle Dichiarazioni di Volontà Anticipata.

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Articolo 2

Con l’espressione Dichiarazione di Volontà Anticipata (di seguito Testamento Biologico) si fa riferimento ad un documento scritto, contenente la manifestazione di una persona che, capace di intendere e di volere, indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposto nel caso in cui si trovasse nella condizione di incapacità.

Il Registro è riservato alle persone residenti nel Comune di Pozzuoli ed ha come finalità di consentire l’iscrizione nominativa di tutti i cittadini che consegnano copia “in busta chiusa” (al fine di garantire la riservatezza del contenuto) del Testamento Biologico predisposto e sottoscritto, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

Il Dichiarante (Testatore) deve nominare uno o più fiduciari.

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Articolo 3

Il Fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà del Testatore per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire ove lo stesso si trovasse nell’incapacità di intendere e di volere, ed è tenuto a rendere edotti quanti siano competenti nelle materie contenute nella dichiarazione.

Nel caso in cui il Dichiarante abbia già depositato il proprio Testamento Biologico presso un Notaio di fiducia, può chiedere l’iscrizione al Registro attraverso la presentazione dell’atto notarile comprovante tale azione.

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Articolo 4

Il deposito della “busta chiusa” contenente il Testamento Biologico, sarà oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che sarà parte della documentazione registrata con la quale il Testatore dichiarerà di aver depositato la “busta” contenente il Testamento biologico.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l’interessato dichiara di aver compilato e sottoscritto il proprio Testamento Biologico, avrà un numero progressivo e verrà annotato sul Registro.

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Articolo 5

Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del Testamento Biologico, i dati anagrafici dei dichiaranti, dei relativi fiduciari i di altro depositario.

Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro, rilascerà al Testatore l’attestazione dell’avvenuto deposito del Testamento Biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro.

Nel documento rilasciato sarà riportato che “il funzionario accettante non conosce il contenuto del Testamento Biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del Testamento stesso”.

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Articolo 6

Il venir meno della situazione di residenza del Dichiarante non comporta la cancellazione dal Registro.

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Articolo 7

L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Testatore in qualunque momento.

Il Testatore può modificare il proprio Testamento Biologico in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa consegnata e il ripristino di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale.

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Articolo 8

Il presente regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del decreto legislativo 267/2000.

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Entro 30 giorni dall’esecutività della delibera votata lunedì scorso in Consiglio Comunale, la Giunta dovrà adottare tutti i provvedimenti per  disciplinare materialmente l’istituzione di questo registro e consentire dunque che sia ufficialmente attivo per chi ne vorrà usufruire.

L’auspicio è che non si ripeta quanto accaduto per il registro delle “coppie di fatto”, di cui l’Amministrazione si “dimenticò” per quasi due mesi oltre la scadenza dei termini stabiliti dal parlamentino civico.

Salvo poi ricordarsene, guarda caso, soltanto subito dopo un articolo di “sollecito” del sottoscritto.

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