Un’altra condanna per il Comune di Pozzuoli

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Il Comune di Pozzuoli“altera le regole del confronto sindacale stabilite dalla legge, dando luogo ad atteggiamenti di negazione del ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali”.

E’ quanto scrive ilgiudice del lavoro Maria Rosaria Elminonella sentenza con cui, l’altro ieri,il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso in appello del Municipio puteolano contro la condanna in primo grado per comportamento antisindacale in seguito ad una denuncia da parte di Cisl e Uil.

Il sindaco Figliolia, l’assessore Cammino e il dirigente SperandeoL’Ente di via Tito Livio (condannato per la seconda volta in dieci mesi a pagare anche le spese processuali)  viene dunquenuovamente censurato dalla magistratura per gli atteggiamenti assunti nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori in merito alla questione dei 204 prepensionamenti stabiliti dall’Amministrazione attraverso i requisiti della cosiddetta legge “pre Fornero”.La vicenda ha origine dalprimo verdetto emesso il 18 marzo dello scorso annoda un altro Giudice del Lavoro (Paolo Scognamiglio), che accolse parzialmente il ricorso presentato  il 16 dicembre 2014 daCisleUile dichiarandoinapplicabili duedelle tredelibere di Giuntacontestate dal sindacato.Per queste due delibere (la numero103e la numero104, approvate entrambe il 9 settembre 2014), il giudice di primo grado condannòil Comune di Pozzuoli per comportamento antisindacale(così come espressamente chiesto dalle due organizzazioni di categoria firmatarie del ricorso) e alle spese di giudizio.L’altra delibera di Giunta contestata da Cisl e Uil (la 100 del 4 settembre 2014) fu invece “salvata” dal Giudice in quanto emerse che il suo contenuto (le linee di indirizzo per la revisione e la variazione della dotazione organica) venne correttamente illustrato ai sindacati.Al contrario,le due delibere bocciate(la 103 sulla ricognizione delle eccedenze di personale nel triennio 2014-2016 e la 104 sulla programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2014-2016, sul piano occupazionale 2014 e l’adeguamento della dotazione organica del Comune) vennerocensurate dal Tribunalein quanto, per legge, il loro contenuto avrebbe dovuto essere concertato con i sindacati ed invece vennero emanate“in violazione delle prerogative sindacali”, ossia senza la discussione preventiva con i rappresentanti con i lavoratori, discussione che, sempre secondo la norma, soltanto in mancanza di un accordo tra le parti entro 30 giorni, avrebbe potuto conferire all’Amministrazione il diritto di prendere provvedimenti unilaterali.In  sede di Appello, il Giudice ha di fatto sostanzialmente confermato il verdetto di primo grado, smontando tutta la tesi difensiva articolata dal Comune e dando pienamente ragione ai sindacati.CLICCA SULLE FOTO SOTTOSTANTI PER LEGGERE TUTTA LA SENTENZA1of 7Il volantino sindacale“E’ stata riconosciuta la grave lesione della garanzia partecipativa del sindacatoalla procedura di concertazione, che ha determinato la privazione per le Organizzazioni Sindacali, della possibilità, riconosciuta loro dalla normativa, di acquisire elementi conoscitivi ed interloquire con la controparte, al fine di esprimere il proprio punto di vista e farsi portatrice delle istanze dei lavoratori–scrive in un volantino diffuso al Municipio il sindacalistaGiovanni Capuano, capo dipartimentoCislper l’area Napoli Nord-L’esclusione dalla consultazione, considerata anche l’importanza degli argomenti trattati, afferenti il prepensionamento coatto,ha determinato un contrasto non solo con la normativa di fronte legale, ma anche con i principi di buona fede e correttezza, in quanto ha alterato le regole del confronto sindacale, stabilite dalla legge, dandoluogo ad un atteggiamento di negazione del ruolo svolto dalle Organizzazioni Sindacali”.Giovanni Capuano, segretario territoriale della Cisl“Il Giudice del Lavoro-prosegueCapuano–ha riconosciuto che tale atteggiamento, adottato dall’Amministrazione comunale, ha tolto credibilitàalle Organizzazioni Sindacali, spogliandole dalla loro effettiva rappresentatività, disconoscendo il ruolo dialettico. Sussiste pertanto, nella fattispecie, la concreta inidoneità della condotta denunciata, atta a produrre la lesione delle prerogative e diritti riservati all’azione sindacale.Una sentenza in appello, ma senza appello, che condanna pesantemente l’azione arrogante e prevaricatrice adottata dall’Amministrazione comunale di Pozzuoli”.Al Municipio non resta che decidere se ricorrere anche inCassazionecome ultimo tentativo da fare per sperare di vedere riconosciute le proprie ragioni.Ma lo farà dopo le prime due figuracce rimediate in Tribunale e costate peraltro anche qualche migliaio di euro per spese legali e di giustizia sul groppone della collettività?Commenti

L’Ente di via Tito Livio (condannato per la seconda volta in dieci mesi a pagare anche le spese processuali)  viene dunquenuovamente censurato dalla magistratura per gli atteggiamenti assunti nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori in merito alla questione dei 204 prepensionamenti stabiliti dall’Amministrazione attraverso i requisiti della cosiddetta legge “pre Fornero”.

La vicenda ha origine dalprimo verdetto emesso il 18 marzo dello scorso annoda un altro Giudice del Lavoro (Paolo Scognamiglio), che accolse parzialmente il ricorso presentato  il 16 dicembre 2014 daCisleUile dichiarandoinapplicabili duedelle tredelibere di Giuntacontestate dal sindacato.

Per queste due delibere (la numero103e la numero104, approvate entrambe il 9 settembre 2014), il giudice di primo grado condannòil Comune di Pozzuoli per comportamento antisindacale(così come espressamente chiesto dalle due organizzazioni di categoria firmatarie del ricorso) e alle spese di giudizio.

L’altra delibera di Giunta contestata da Cisl e Uil (la 100 del 4 settembre 2014) fu invece “salvata” dal Giudice in quanto emerse che il suo contenuto (le linee di indirizzo per la revisione e la variazione della dotazione organica) venne correttamente illustrato ai sindacati.

Al contrario,le due delibere bocciate(la 103 sulla ricognizione delle eccedenze di personale nel triennio 2014-2016 e la 104 sulla programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2014-2016, sul piano occupazionale 2014 e l’adeguamento della dotazione organica del Comune) vennerocensurate dal Tribunalein quanto, per legge, il loro contenuto avrebbe dovuto essere concertato con i sindacati ed invece vennero emanate“in violazione delle prerogative sindacali”, ossia senza la discussione preventiva con i rappresentanti con i lavoratori, discussione che, sempre secondo la norma, soltanto in mancanza di un accordo tra le parti entro 30 giorni, avrebbe potuto conferire all’Amministrazione il diritto di prendere provvedimenti unilaterali.

In  sede di Appello, il Giudice ha di fatto sostanzialmente confermato il verdetto di primo grado, smontando tutta la tesi difensiva articolata dal Comune e dando pienamente ragione ai sindacati.

CLICCA SULLE FOTO SOTTOSTANTI PER LEGGERE TUTTA LA SENTENZA

“E’ stata riconosciuta la grave lesione della garanzia partecipativa del sindacatoalla procedura di concertazione, che ha determinato la privazione per le Organizzazioni Sindacali, della possibilità, riconosciuta loro dalla normativa, di acquisire elementi conoscitivi ed interloquire con la controparte, al fine di esprimere il proprio punto di vista e farsi portatrice delle istanze dei lavoratori–scrive in un volantino diffuso al Municipio il sindacalistaGiovanni Capuano, capo dipartimentoCislper l’area Napoli Nord-L’esclusione dalla consultazione, considerata anche l’importanza degli argomenti trattati, afferenti il prepensionamento coatto,ha determinato un contrasto non solo con la normativa di fronte legale, ma anche con i principi di buona fede e correttezza, in quanto ha alterato le regole del confronto sindacale, stabilite dalla legge, dandoluogo ad un atteggiamento di negazione del ruolo svolto dalle Organizzazioni Sindacali”.

“Il Giudice del Lavoro-prosegueCapuano–ha riconosciuto che tale atteggiamento, adottato dall’Amministrazione comunale, ha tolto credibilitàalle Organizzazioni Sindacali, spogliandole dalla loro effettiva rappresentatività, disconoscendo il ruolo dialettico. Sussiste pertanto, nella fattispecie, la concreta inidoneità della condotta denunciata, atta a produrre la lesione delle prerogative e diritti riservati all’azione sindacale.Una sentenza in appello, ma senza appello, che condanna pesantemente l’azione arrogante e prevaricatrice adottata dall’Amministrazione comunale di Pozzuoli”.

Al Municipio non resta che decidere se ricorrere anche inCassazionecome ultimo tentativo da fare per sperare di vedere riconosciute le proprie ragioni.

Ma lo farà dopo le prime due figuracce rimediate in Tribunale e costate peraltro anche qualche migliaio di euro per spese legali e di giustizia sul groppone della collettività?