IL CASO/ Posto auto scoperto: l’insaziabile Comune pretende la tassa sui rifiuti ma sbatte contro la Commissione Tributaria
Se hai acquistato unposto auto scopertoe lo adoperi peruso personalesenza ricavarne un guadagno,il Comune di Pozzuolibusserà ugualmente alla tua porta e ti chiederà di pagare unatassa sui rifiutichenon gli è dovuta.
E’ successo ad un nostroconcittadino residente in un parco privato della zona alta di Pozzuoli, colpito da una serie diavvisi di accertamentocon cui l’agente riscossore per conto del Municipio esigeva laTarianche per quella “pertinenza” della sua abitazione.
LaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli, su ricorso patrocinato dagliavvocati Egidio e Gianluca Melillo, ha però giudicatoinfondatalagabella, respingendo le due “sfogliatelle” consegnate al malcapitato, relative agli anni 2012 e 2013.
I legali del contribuente (nelle foto)hanno infatti sottolineato“l’inidoneità del posto auto scoperto a produrre rifiuti, in quanto il Comune di Pozzuoli identificava ‘box/autorimessa’ il posto auto scoperto di proprietà del ricorrente, senza comprendere la peculiarità del caso”aggiungendo la prova documentale che quel posto auto“può essere idoneo solo a parcheggiare l’autoveicolo e non è fornito di alcun allaccio ad utenze, né potrebbe esserlo”e dunque“neanche si doveva sostenere la tassabilità di locali‘con minore produzione di rifiuti’poiché la produzione di rifiuti è totalmente inesistente”.
La cosa incredibile è che lo stesso Comune di Pozzuoli, sul proprio sito istituzionale, precisa che non bisogna pagare il tributo per “i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l’uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti”,specificando che tra le aree esonerate dal pagamento della tassa sui rifiuti, rientrano“quelle adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli”.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli(nella foto in basso l’esterno degli uffici al Centro Direzionale)ha così motivato ledue sentenze favorevoli al contribuente, entrambe passate in giudicato da pochi giorni e dunque definitivamente inappellabili.
Nella numero9757/2019si legge: “Va rimarcato che lo stesso Regolamento Tarsu del Comune di Pozzuoli prevede l’esclusione dall’obbligo del pagamento per i
Nella sentenza numero11954/2019, relativa al secondo anno di imposta preteso dall’agente riscossore per conto del Municipio, la Commissione Tributaria Provinciale ha precisato che:“Quanto alla determinazione della superficie imponibile e la possibilità di comprendere anche quella relativa al posto auto scoperto, va osservato che il regolamento del Comune di Pozzuoli esclude dal pagamento di detto tributo le aree scoperte.Sul punto deve richiamarsi la recente ordinanza dellaCorte di Cassazione(numero 2212 del 2017) che nell’esaminare la questione ha statuito che l’impossibilità a produrre rifiuti deve dipendere da fatti oggettivi e permanenti e non dalla modalità di utilizzazione dei locali. Nel caso di specie l’area tassata consiste di una unità immobiliare priva di utenze e di mobili e suppellettili e dunque inidonea alla produzione di rifiuti”.
