Pensioni privilegiate per i sindacalisti: lo rivela l’Inps
Prosegue l’operazione trasparenza“Inps a porte aperte”. In questa sezione, raggiungibile dall’home page del sito istituzionale (www.inps.it), vengono pubblicate informazioni che chiariscono le regole previste per la composizione e l’effettivo funzionamento dei maggiori fondi speciali gestiti dall’Istituto e di quelle categorie di lavoratori che usufruiscono di particolari regole contributive e previdenziali.
La sezione “Inps a porte aperte” è dedicata a migliorare il rapporto informativo tra Ente e cittadini, al di là degli obblighi prescritti dalla legge.
L’obiettivo è quello di rendere più chiari i meccanismi di funzionamento delle prestazioni erogate dall’Istituto.
L’iniziativa fa parte di quell’operazione trasparenza annunciata dal presidente Inps,Tito Boeri, all’atto del suo insediamento.
E’ stata recentemente pubblicata una scheda informativa sulla previdenza dei sindacalisti.
Isindacalisti, al contrario di altre categorie analizzate in questa sezione,non appartengono ad una gestione previdenziale a se stante.
Tuttavia hannoregole contributive diverse dagli altri lavoratori perché possono vedersi ugualmente versati i contributi (o addirittura lo stipendio) da enti terzi rispetto al sindacato presso cui prestano effettivamente il proprio lavoro e perché possono, prima di andare in pensione, farsi pagare dalle organizzazionisindacali incrementi delle proprie pensioni a condizioni molto vantaggiose.
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali possono avvalersi dell’istituto dell’aspettativa per motivi sindacali(articolo 31 dello Statuto dei lavoratori).
L’aspettativa può essereretribuita(nel qual caso si parla didistacco) oppurenon retribuita.
L’aspettativa non retribuitanon comporta, per il datore di lavoro originario, il versamento dei contributi previdenziali per il lavoratore.
Nel caso deldistacco, nonostante l’assenza di una prestazione lavorativa a suo favore,il datore di lavoro originario continua ad erogare la retribuzione e a versare i contributi previdenziali: è quindi molto più onerosa per il datore di lavoro originario.
Con l’aspettativa non retribuita si verifica una vera e propriasospensione del rapporto di lavoro. Vengono meno per il lavoratore il dovere della prestazione lavorativa e, per il datore di lavoro, l’obbligo di erogare la retribuzione e la contribuzione correlata.
Normalmente, l’organizzazione sindacalepresso cui il lavoratore presta servizio gli corrisponde unasomma per l’attività svolta.
Nonostante la sospensione del rapporto di lavoro, la posizione del rappresentante sindacale in aspettativa non retribuita viene tutelata sotto il profilo pensionistico con l’accredito deicontributi figurativi(sia quelli dovuti dal datore sia quelli dovuti dal lavoratore)a carico della gestione previdenziale alla quale il lavoratore è iscritto. Inoltre vi possono essere ulteriori contributi (contribuzione aggiuntiva) versati dal sindacato.
Durante tutto il periodo di aspettativa, sulla posizione assicurativa del sindacalista vengono accreditaticontributi figurativi,commisurati alla retribuzione che avrebbe percepito in costanza di rapporto di lavoro.
Questa retribuzione ècomprensiva degli incrementi contrattuali e degli scatti di anzianità.
Non comprende, invece, gli emolumenti che presuppongono l’effettiva prestazione lavorativa, ad esempio icompensi per lavoro straordinarioo ipremi di produttività.
Lacontribuzione aggiuntivaè invece una contribuzione di naturavolontaria, contemplata dall’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 564/1996,destinata ad integrare la contribuzione figurativa o effettivaversata a favore dei lavoratori dipendenti, che sianodirigenti sindacalio componenti degli organismi direttivi statutari delleconfederazioniedorganizzazioni sindacali, aventi il requisito dellarappresentatività nel compartooarea di riferimento.
Le pensioni dei sindacalisti sono, quindi, a parità di regole per il calcolo della pensione, in media più vantaggiose di quelle dei lavoratori dipendenti.
Ciò emerge chiaramente anche dalla stessa indagine‘Porte aperte’dell’Inps, che ricorda come,per uno stesso periodo, i sindacalisti – come detto – possono cumulare la contribuzione figurativa del lavoro in aspettativa a quella dell’impegno nel sindacato.
I sindacalisti in aspettativa non retribuita o in distacco sindacale (aspettativa retribuita utilizzata nel settore pubblico) hanno diritto – viene ribadito nell’analisi dell’Istituto – nel periodo di assenza dal lavoro all’accreditamento dei contributi figurativi, ma spesso hanno per lo stesso periodo versati anche contributi dal sindacato che, per i dipendenti del settore pubblico, vengono ancora valorizzati applicando le regole precedenti al 1993 che prevedono il calcolo della pensione sull’ultima retribuzione percepita.
I sindacalisti – spiega l’Inps –”hanno regole contributive e previdenziali diverse dagli altri lavoratori perché possono vedersi ugualmente versati i contributi (o addirittura lo stipendio) da enti terzi rispetto al sindacato presso cui prestano effettivamente il proprio lavoro e perché possono, prima di andare in pensione, farsi pagare dalle organizzazioni sindacali incrementi delle proprie pensioni a condizioni molto vantaggiose”.
Secondo le banche dati dell’istituto,i lavoratori in aspettativa non retribuita nel settore privato sono stati 2.773 nel 2013 mentre è molto rara in questo settore l’aspettativa retribuita.
Viceversa, è frequente nel settore pubblico.
Le banche dati dell’Inps evidenziano che nel 2013,i lavoratori del settore pubblico in distacco sindacale erano 1.045 mentre i dipendenti in aspettativa sindacale erano 748.
”Per compensi per attività sindacale non superiori alla retribuzione figurativa del lavoratore– sottolinea l’Inps –l’organizzazione sindacale non paga mai alcun contributo. I contributi sulla retribuzione figurativa del lavoratore sono a carico della gestione previdenziale di appartenenza , quindi della collettività dei lavoratori “contribuenti” della gestione”.
*a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)
