Tessere vaccinali, avvocato di Pozzuoli diffida De Luca: “Violata la privacy per classificare i cittadini, intervengano il Garante e la Corte dei Conti”
Letessereche identificano tutti icittadini vaccinatisonofuorileggeperché violano lariservatezza delle persone, divulgandonedati sensibili.
A sostenerlo èl’avvocato Roberto Ionta (nella foto), napoletano domiciliato a Pozzuoli, che ieri ha inviato unadiffidaalpresidente regionale De Lucaad utilizzare e distribuire questa cards tra i residenti in Campania.
Nel testo della diffida (pubblicata integralmente sul profilo Facebook dell’avvocatoe inviata per conoscenza anche allaProcura Regionale della Corte dei Contie alGarante per Privacy) si parte dalla notizia della consegna delleprime 170mila cards di avvenuta vaccinazione contro il Covidda parte della Regione agli operatori sanitari che avrebbero completato la seconda dose vaccinale prevista dal protocollo.
Nel sottolineare che sarebbero4 milionile cards da consegnare ai campani che completeranno il percorso vaccinale e che queste cartetendono a classificare i vaccinati dai non vaccinati, essendo“utilizzate per rilanciare interi settori economici con lo scopo, evidentemente, di assicurare una certa immunità da possibili contagi che tali cards vorrebbero certificare”, l’avvocato Ionta richiama quanto stabilito a tal proposito dalGarante della Privacyil 17 febbraio scorso, e cioè che“(…)il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente”.
Non solo. Lo stessoGarante della Privacy– scrive il legale richiamandosi alle F.A.Q. pubblicate sul sitowww.gpdp.it.– ha chiarito inoltre che“in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni – nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008). Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità”.
Secondo Ionta, la Regione si è macchiata di“totale ignoranza e/o malafede”nel commettere“una grave e palese violazione della normativa sulla privacy”(“Regolamento dell’Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018”) acquisendo“o fraudolentemente o -anche se consensualmente- comunque in violazione della normativa, i dati di coloro che avrebbero completato il percorso vaccinale o che completeranno a breve lo stesso”.
Ragion per cui, il legale ha diffidato il governatoreDe Lucaad utilizzare i dati relativi alle persone vaccinate in Campania ed a proseguire nella distribuzione e nell’ordine delle ulteriori 4 milioni di cards vaccinali, ha chiesto alGarante della Privacydi avviare un procedimento finalizzato alla sanzione del responsabile o dei responsabili di questa violazione e allaProcura Regionale della Corte dei Conti“di avviare le opportune indagini al fine di valutare il danno erariale proveniente dalla spesa per le suddette cards poiché avvenuta in palese violazione della normativa sulla privacy con la conseguente condanna del responsabile o dei responsabili a restituire alle casse regionali quanto pagato per le stesse”.
