Pozzuoli 21 – Al via la nuova assicurazione sociale per l’impiego

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a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)

La riforma del lavoro 2012 del ministro Fornero ha introdotto, in materia di ammortizzatori sociali, una nuova indennità di disoccupazione, l’Aspi e la mini-Aspi (Assicurazione Sociale per l’Impiego).

Esattamente dal 1° gennaio 2013 l’Aspi e la mini-Aspi  hanno fatto il loro ingresso ufficiale.

Da questa data infatti, presso la gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex articolo 24 della legge numero 88/89, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego è attribuita ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Un’indennità  di disoccupazione mensile, quindi, che da una parte sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria e dall’altra si caratterizza per l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto.

L’Aspi, destinata a sostituire l’indennità di mobilità, di disoccupazione non agricola ordinaria, di disoccupazione con requisiti ridotti e di disoccupazione speciale edile, potrà  dunque essere applicata a tutti i lavoratori privati con contratto a tempo indeterminato e determinato, ai dipendenti della pubblica amministrazione a termine e finalmente anche ad artisti e apprendisti.

REQUISITI– I requisiti sono analoghi a quelli che hanno consentito fino a prima dell’entrata in vigore della nuova prestazione l’accesso all’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, cioè 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 52 settimane di lavoro nell’ultimo biennio.

DURATA– Questo tipo di assicurazione ha una durata di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età e di 18 mesi per quelli con almeno 55 anni di età. Inoltre i periodi di lavoro inferiori a 6 mesi sospendono il trattamento, con ripresa alla fine del periodo di lavoro, mentre quelli superiori a 6 mesi, in presenza dei requisiti contributivi, fanno ripartire il trattamento.

IMPORTO– Il trattamento economico prevede un’indennità con un tetto a 1.119 euro, che si abbatte del 15% dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6.

MINI-ASPI(trattamenti brevi) – Sempre a partire da quest’anno (2013), con la Mini-Aspi viene del tutto modificato l’impianto dell’attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. La prestazione non viene corrisposta l’anno successivo ma durante il periodo di disoccupazione e viene calcolata in maniera del tutto analoga a quella prefigurata per l’Aspi.

REQUISITI- Il requisito di accesso al trattamento è la presenza di almeno 13 settimane mobili di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

DURATA– La durata massima è pari alla metà delle settimane di contribuzione accreditate negli ultimi 12 mesi detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Inoltre è ipotizzata la sospensione dell’erogazione del beneficio per periodi di lavoro inferiori a 5 giorni.

CONTRIBUZIONE– Si mantiene l’aliquota di copertura dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria pari a 1,31% per i lavoratori a tempo indeterminato mentre è lievitata dell’1,4% per gli altri. L’aliquota aggiuntiva non si applicherà ai lavoratori assunti in sostituzione di altri, ai lavoratori stagionali e agli apprendisti. Nel caso in cui il contratto divenga a tempo indeterminato, si avrà una restituzione pari all’aliquota aggiuntiva versata, con un massimo di 6 mensilità. Giova al riguardo ricordare che, qualora fosse disposta, la restituzione avverrà al superamento del periodo di prova. A partire dal 2016, i datori e i lavoratori non tutelati dalla cassa integrazione dovranno finanziare lo strumento che consentirà loro, in caso di necessità, di usufruire di un sostegno al reddito.

CHI NON HA DIRITTO ALL’ASPI?– Non ha diritto al sussidio chi sconta una o più pene per reati di mafia, terrorismo, strage e eversione, mentre lo stesso diritto sarà perso anche da chirifiuterà un’offerta di lavoro con uno stipendio superiore del 20% all’indennità.