IL CASO/ Tassa sui rifiuti non dovuta: avvocato puteolano fa condannare Equitalia e Comune
Tassa sui rifiutiannullata econdannaal pagamento di 300 euro di spese processuali perEquitaliaeComune di Pozzuoli.
E’ il verdetto depositato cinque giorni fa dalla 22^sezione dellacommissione tributaria provinciale di Napoli(presidenteAdele Regina, relatoreMarcella Suma, giudiceDomenico Airoma) in favore dell’avvocato puteolano Lorenzo Sozio.
Dal 32enne penalista, infatti, attraverso la società“Geset”(consorziata conEquitalia) che ne cura gliaccertamenti tributari, il Municipio di via Tito Livio pretendeva ilpagamento della spazzatura per gli anni 2011 e 2012presso lo studio legale di Sozio, presumendo che il professionista svolgesse lì la sua attività fin dal 2011.
Una presunzione di “imponibilità” che però è stata sconfessata dai giudici tributari, ai qualiné laGeset-Equitaliané il Comune ha saputo dimostrare che in quell’ufficio vi fosse lo studio legale fin dal periodo sottoposto a tassazione per l’immondizia.
Il contenzioso inizia ad agosto dello scorso anno, quando, presso il suo studio legale, Sozio riceve, daGeset-Equitalia, una richiesta di fornire leplanimetrie dei locali occupati, in modo che la società incaricata dal Comune potesse calcolare la tassa sui rifiuti dovuta da quell’ufficio in base alla metratura dichiarata dal professionista.
Il 2 settembre 2015, Sozio invia i dati richiesti alla società, indicando, attraverso un proprio tecnico di fiducia, anche i metri quadrati occupati dallo studio legale in quell’immobile.
Per tutta risposta, il 1 dicembre, Sozio riceve unavviso di accertamento per mancato pagamento della Tarsu per uffici relativamente a quello studio legale, negli anni 2011 e 2012.
Sozio, il 12 maggio di quest’anno presentaricorsopresso lacommissione tributaria provinciale di Napoli, controGeset-EquitaliaeComune di Pozzuoliper vedersi annullato quell’avviso di accertamento.
L’avvocato infatti, tra i tantimotivi di contestazioneaddotti, sostiene soprattutto due cose: cheoccupa come studio legale una porzione di quell’immobile soltanto dall’8 gennaio 2015e, addirittura che,“alla data imputatagli per omessa denuncia negli anni 2011 e 2012 non era ancora avvocato e non svolgeva alcuna attività professionale, per cui non aveva alcuno studio presso il quale svolgere la professione per la quale non era ancora abilitato”.Geset-Equitaliasostiene invece che Sozio è avvocato dal 2011in quanto lo stesso Sozio risulta, da quell’anno, titolare dipartita iva per esercitare quella professione.
Maciò non basta, secondo la commissione, a dimostrare che Sozio eserciti realmente la professione dal 2011 e che già dal 2011 l’abbia svolta nella porzione di immobile attualmente adibita a studio legale.
Il giudice tributario scrive infatti che“non vi è alcuna prova che Sozio svolge l’attività di avvocato sin dal 2011”e che per fornire questa prova“non può ritenersi idonea l’iscrizione all’Albo”e neppure“l’apertura di partita iva”.
Atti che, secondo il giudice, precedono“l’avvio di un’attività ma che non coincidono necessariamente con l’apertura di uno studio professionale, sulla cui epoca di origine nessuna prova è stata fornita”.
Di qui, l’annullamento dell’avviso di accertamento e lacondanna, perGeset-Equitaliae per ilComune(benché quest’ultimo avesse chiesto di veder riconosciuta la propria estraneità al giudizio sostenendo che il contenzioso dovesse riguardare soltanto il contribuente e l’accertatore/riscossore) alpagamento delle spese processuali.
“La sentenza della Commissione tributaria ha sancito l’illegittimità del singolare accertamento più che presuntivo che la fiscalità locale voleva imporre ai professionisti e alle altre categorie commerciali ed artigianali– commenta l’avvocatoSozio–Arbitraria e dal tono inquisitorio è la richiesta di pagamento di una tassa per anni addietro rispetto a quando si è denunciata l’occupazione di un immobile. Non è mai disonesto colui che lamenta per via giudiziaria una illegittimità della mano pubblica”.
Il precedente consentirà a Sozio di vedersiannullate, in futuro, anche letasse sui rifiuti richieste al suo studio legale dal Comune di Pozzuoli relativamente agli anni 2013 e 2014, ma è importante per tutti ititolari di partita iva.
I quali devono sapere che l’onere della prova è a carico di chi “accusa” anche nel processo tributario.
