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a cura di Carlo Pareto (responsabile relazioni esterne Inps Pozzuoli)

L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno  delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, che abbiano  un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge. La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare. Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. L’assegno per il nucleo familiare è cumulabile con l’ assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.

Il nucleo per i lavoratori dipendenti e i titolari di prestazioni previdenziali è composto da: il  richiedente lavoratore o il titolare di prestazioni previdenziali; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati; i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di“nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni; i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.

Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell’assegno per il nucleo familiare è la somma dei redditi prodotti dai singoli componenti il nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la  corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.

In presenza di particolari condizioni sono prefigurati determinati aumenti delle soglie reddituali cui vengono rapportati il titolo all’assegno e la relativa misura. Come nel caso delle famiglie monoparentali. Se, cioè, il richiedente o la richiedente l’assegno si trova nelle condizioni di vedovo o vedova, separato o separata legalmente, divorziato o divorziata, celibe o nubile o in stato di abbandono. Non solo, ma anche a favore di nuclei che comprendono soggetti inabili a proficuo lavoro è prevista inoltre l’erogazione maggiorata della prestazione in questione

Deve essere presentata: al proprio datore di lavoro, nell’ipotesi in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello Anf/Dip. In tale fattispecie, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, pure se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni; oppure all’Inps, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, oppure abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.